Cassazione Civile, Ordinanza n. 20059/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La docente aveva impugnato il decreto con cui il dirigente scolastico, richiamati i pareri degli organi valutativi, l'aveva restituita al ruolo di provenienza a decorrere dal 1 settembre 2011 per esito sfavorevole del periodo di prova svolto dopo il passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. In primo grado aveva dedotto: la violazione dell'art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957; la violazione degli artt. 439 del d.lgs. n. 297/1994 e 15 del d.P.R. n. 275/1999 per carenza di legittimazione/competenza del soggetto che aveva adottato l'atto; la nullità del decreto perché fondato su una relazione ispettiva ritenuta viziata per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando tra l'altro che il motivo sulla tardività dell'avvio del procedimento era stato introdotto solo in appello e che la competenza del dirigente scolastico derivava dal trasferimento delle funzioni prima attribuite al provveditore. In cassazione la ricorrente ha articolato due censure: (1) violazione dell'art. 10, comma 4, d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che il periodo di prova dovesse ritenersi superato di diritto poiché il provvedimento era intervenuto oltre il termine di tre mesi; (2) violazione dell'art. 10, comma 4, d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 439 d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 15 d.P.R. n. 275/1999, oltre che del contraddittorio e del diritto di difesa, insistendo sulla tardività del procedimento, sull'asserita applicabilità di garanzie ulteriori e sull'incompetenza dell'organo adottante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo, in quanto la questione del superamento di diritto del periodo di prova per decorso del termine non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare dove l'avesse dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che sulla necessità del periodo di prova si era formato il giudicato e che, nel passaggio di ruolo tra ordini scolastici diversi, il nuovo periodo di prova era necessario; ha inoltre affermato che l'art. 439 d.lgs. n. 297/1994 prevede, in caso di esito sfavorevole della prova per personale proveniente da altro ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza, e che il provvedimento rientra nella competenza gestionale del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 d.P.R. n. 275/1999, non essendo escluso dall'art. 15 del medesimo regolamento. Ha infine escluso rilievo retroattivo all'art. 1, comma 119, L. n. 107/2015. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.P.R. n. 3/1957
È richiamato per sostenere il termine entro cui valutare il periodo di prova; la Corte dichiara nuova e quindi inammissibile la censura fondata sul superamento di diritto della prova per decorso del termine.
"In caso di esito sfavorevole della prova ... provvede ... alla restituzione al ruolo di provenienza"
Per il personale docente proveniente da altro ruolo, l'esito sfavorevole del periodo di prova comporta la restituzione al ruolo di provenienza; la disposizione conferma anche la necessità del periodo di prova nel passaggio di ruolo tra ordini scolastici diversi.
Non esclude la competenza del dirigente scolastico per il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza, perché l'atto è gestionale e non rientra tra le competenze riservate all'amministrazione centrale o periferica.
Attribuisce alle istituzioni scolastiche le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative allo stato giuridico ed economico del personale, salvo diverse riserve normative.
Il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza è qualificato come atto gestionale del rapporto di lavoro, quindi di competenza del dirigente scolastico.
art. 1, comma 119, L. n. 107/2015
"In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile"
Norma sopravvenuta non applicabile retroattivamente ai fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal giudice di merito per il periodo di prova e formazione del personale docente.
Richiamato dal giudice di merito per il periodo di formazione connesso alla prova.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura fondata su una questione nuova, quando il ricorrente non dimostri che il tema sia stato già dedotto nel giudizio di merito e non indichi specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Nel passaggio di ruolo del personale docente tra ordini di scuola diversi non opera la disciplina del semplice passaggio di cattedra: è necessario un nuovo periodo di prova e formazione.
- L'esito sfavorevole della prova del docente proveniente da altro ruolo comporta, per previsione espressa, la restituzione al ruolo di provenienza, con la posizione giuridica ed economica che sarebbe derivata dalla permanenza in quel ruolo.
- Il provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza è un atto gestionale del rapporto di lavoro scolastico e, salvo specifiche riserve di legge, rientra nella competenza del dirigente scolastico.
- Le norme sopravvenute che introducono una disciplina nuova della formazione e prova del personale scolastico non si applicano ai fatti anteriori in mancanza di espressa retroattività.
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