Cassazione Civile, Ordinanza n. 30849/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva convenuto l'azienda sanitaria chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il criterio con cui, durante ferie, festività, permessi e altre assenze legittime, veniva calcolato il c.d. debito orario giornaliero: nei giorni di assenza l'orario era computato in 6 ore invece che in 6 ore e 20 minuti, con conseguente aumento del debito da recuperare nei turni effettivi per raggiungere le 38 ore settimanali. Chiedeva quindi il pagamento delle differenze retributive per il periodo indicato. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che il maggior tempo di lavoro imposto per recuperare il debito orario dovesse essere compensato. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e del contratto collettivo, in particolare degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 14 del c.c.n.l. area dirigenza medica 3.11.2005, sostenendo che, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico, non poteva essere riconosciuto alcun compenso ulteriore per ore svolte oltre l'orario contrattuale, anche se derivanti da un errato calcolo del debito orario. Il resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso quanto all'eccezione di inammissibilità, ma fondato nel merito. Ha affermato che la retribuzione del dirigente medico è su base mensile e onnicomprensiva, sicché non spetta alcun compenso aggiuntivo per il solo fatto che, per effetto di un errato computo delle assenze, il lavoratore abbia dovuto svolgere più ore per raggiungere il monte settimanale di 38 ore. Eventuali tutele diverse avrebbero potuto essere chieste solo allegando e provando un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo, cosa che nella domanda introduttiva non risultava. La sentenza di merito è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del dirigente medico. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso è ammissibile se consente una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale mediante esposizione sintetica e funzionale, senza necessità di integrare autonomamente la lettura con gli atti di causa.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente medico.
art. 14 c.c.n.l. Area dirigenza medica del 3.11.2005
richiamato quale fonte collettiva della disciplina dell'orario e della retribuzione del dirigente medico.
consente il richiamo di precedenti conformi quale fondamento della motivazione.
in presenza di accertamenti di fatto non necessari, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato.
può rilevare solo se il superamento dei limiti di tollerabilità oraria abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla personalità morale del lavoratore, da allegare e provare specificamente.
art. 32 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della tutela della salute, potenzialmente inciso da prestazioni lavorative eccessive.
artt. 2 e 35 Cost.
richiamati come parametri costituzionali della dignità e tutela del lavoro.
Massime di principio
- Per il dirigente medico soggetto a retribuzione mensile omnicomprensiva, il mero svolgimento di ore di lavoro in misura superiore a quella che si assume dovuta per un errato calcolo del debito orario non fonda, di per sé, il diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione contrattualmente prevista.
- L'erroneo computo delle assenze ai fini del debito orario non si traduce automaticamente in differenze retributive: la pretesa economica è esclusa quando il lavoratore abbia comunque ricevuto la retribuzione mensile dovuta per le 38 ore settimanali di incarico.
- Una domanda volta soltanto al pagamento di somme aggiuntive per prestazioni rese in esubero rispetto all'orario contrattuale non può essere accolta se la disciplina applicabile prevede un regime di onnicomprensività retributiva e non si allegano specifici titoli ulteriori di compenso.
- Se il lavoratore deduce che l'organizzazione del lavoro o il computo dell'orario abbia inciso oltre misura sulla sua salute, sul riposo o sulla personalità morale, deve allegare e provare uno specifico pregiudizio risarcibile; il semplice superamento quantitativo dell'orario non basta.
- In cassazione il requisito di specificità del ricorso è soddisfatto quando la narrazione della vicenda e le censure consentono alla Corte di comprendere con immediatezza la controversia e la ratio della decisione impugnata, senza obbligarla a una ricerca autonoma degli atti.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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