Cassazione Civile, Ordinanza n. 28806/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2006, che era stato annullato in primo grado e la cui illegittimità era stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 19, 21, 25 e 55 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva ritenuto detraibile l'IVA nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e delle dichiarazioni periodiche, nonché la mancata produzione di fatture di acquisto e libri contabili; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato la mancata produzione delle fatture sulle quali il contribuente aveva operato la detrazione. La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame. La decisione di merito impugnata è stata quindi eliminata, con necessità di riesaminare la controversia alla luce del principio secondo cui, nel caso concreto, la detrazione IVA non poteva essere riconosciuta senza la prova analitica e puntuale dei presupposti sostanziali e del quantum dell'imposta detraibile, mancando dichiarazioni, fatture passive e scritture contabili idonee.
Norme richiamate
La detrazione dell'IVA è ammessa solo nei limiti dell'imposta effettivamente versata a monte per acquisti di beni e servizi destinati all'attività economica, risultante dai dati necessari alla verifica dei presupposti sostanziali.
Richiamato tra le norme violate per sostenere che la detrazione non poteva essere riconosciuta in assenza della documentazione richiesta.
Richiamato per censurare l'assenza di registrazioni e documentazione contabile rilevante ai fini IVA.
L'accertamento induttivo ex art. 55 non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione, ma la detrazione richiede comunque prova dei relativi presupposti sostanziali.
È onere del contribuente provare i crediti IVA vantati e i fatti costitutivi della detrazione, secondo la ripartizione dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura proposta per violazione di legge sostanziale in relazione alla ritenuta detraibilità dell'IVA.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Censura proposta per omesso esame di un fatto decisivo, ossia la mancata produzione delle fatture di acquisto.
Nel richiamo alla giurisprudenza sull'accertamento induttivo puro, la base imponibile IVA viene determinata senza considerare i costi di produzione ai fini della ricostruzione dell'imposta dovuta.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in relazione all'accertamento induttivo puro utilizzato dall'Ufficio.
L'onere di provare i crediti IVA può essere assolto con mezzi diversi da quelli ordinari solo se l'impossibilità di prova con i mezzi tipici derivi da un comportamento incolpevole.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento induttivo puro in materia di IVA, la detrazione dell'imposta a monte non è automaticamente esclusa dall'irregolarità o dall'omissione formale della dichiarazione, ma deve risultare comunque dimostrato il rispetto dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di riconoscere la detrazione se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche quando alcuni requisiti formali siano stati disattesi; tuttavia il diritto può essere negato quando l'inosservanza formale impedisca di provare con certezza tali requisiti sostanziali.
- In assenza di dichiarazioni IVA, di fatture passive e di scritture contabili idonee, non è possibile determinare in modo analitico e puntuale il quantum dell'IVA detraibile, sicché la detrazione non può essere riconosciuta sulla base del solo fatto astratto di sostenere costi.
- L'onere di provare i crediti IVA grava sul contribuente; solo in presenza di impossibilità incolpevole la prova può essere fornita con modalità diverse da quelle ordinarie.
- Il diniego della detrazione non può essere usato come sanzione automatica per la sola violazione degli obblighi contabili e dichiarativi, dovendosi invece verificare se la mancanza documentale impedisca effettivamente il controllo dei requisiti sostanziali.
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