Cassazione Civile, Ordinanza n. 17811/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa degli enti previdenziali di ottenere dalla società cooperativa il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi a tre soci che facevano parte del consiglio di amministrazione. I giudici di merito avevano ritenuto che, al di là della loro partecipazione agli organi gestori, tali soggetti svolgessero in concreto prestazioni lavorative ordinarie inserite nel ciclo produttivo dell'impresa, con caratteristiche di subordinazione. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato criteri astratti e non correttamente qualificato i rapporti come subordinati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo l'erronea allocazione dell'onere della prova e un uso improprio del materiale istruttorio, specie dei verbali ispettivi; 3) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita motivazione apparente, perplessa o incomprensibile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata dimostrazione di un effettivo potere direttivo e di controllo della società, che sarebbe stato desunto solo dalla semplicità e ripetitività delle mansioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero solo apparentemente diretti a denunciare violazioni di legge o vizi motivazionali, ma mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la censura sul valore probatorio dei verbali ispettivi era generica e non specificamente argomentata. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme, senza che la ricorrente indicasse e confrontasse le diverse rationes facti delle due decisioni di merito. La società è stata condannata alle spese di lite in favore degli enti controricorrenti che avevano svolto attività difensiva, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma sulla subordinazione è richiamata per ribadire che la qualificazione del rapporto dipende dall'accertamento in fatto degli indici della subordinazione; la censura che miri solo a rimettere in discussione tale accertamento è inammissibile.
La deduzione di violazione del principio di libera valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, essendo il relativo apprezzamento insindacabile in cassazione.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito; la sua violazione non è configurabile come vizio di legge, ma solo come eventuale errore censurabile nei limiti del vizio motivazionale.
L'allocazione dell'onere della prova non è scorrettamente invocabile quando la doglianza mira sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non è necessario che la sentenza riproduca analiticamente tutti i dati istruttori.
La motivazione apparente è configurabile solo quando l'apparato argomentativo sia mancante o meramente assertivo; non ricorre se la decisione espone una ratio coerente e intelligibile.
La sentenza deve contenere una motivazione comprensibile e coerente, ma la tecnica di sintesi dei principi astratti non integra di per sé un vizio se il percorso logico resta chiaro.
La violazione di legge non può essere usata per veicolare una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Il vizio di nullità per motivazione apparente va dedotto nei limiti propri del difetto di motivazione realmente esistente, non in modo generico o assertivo.
Il vizio di omesso esame è deducibile nei limiti ristretti della riforma del 2012; in caso di doppia conforme occorre indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
È richiamato solo per il termine assegnato dal Collegio per il deposito dell'ordinanza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
La riforma del 2012 delimita e riformula il vizio di motivazione deducibile in cassazione e si applica ai giudizi richiamati nella decisione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, nella sostanza, miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato dipende dall'accertamento in concreto degli indici di subordinazione; una contestazione che non incida sulla corretta sussunzione della fattispecie, ma solo sul merito dell'apprezzamento probatorio, è inammissibile.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in un sindacato sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in sede di legittimità salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La motivazione è apparente solo quando manca un reale percorso argomentativo; non basta che la sentenza esponga principi astratti, se poi li applica coerentemente al caso concreto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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