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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05865/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestiva un presidio ospedaliero privato, convenzionato con l’azienda sanitaria territoriale per il servizio di urgenza ed emergenza medica, chiedeva con ricorso monitorio il pagamento di una serie di fatture rimaste insolute per prestazioni rese nei mesi da gennaio a ottobre 2004. L’azienda sanitaria proponeva opposizione sostenendo che la convenzione per il servizio era scaduta al 31 dicembre 2002 e non era stata rinnovata o prorogata, anche perché il sopralluogo del 1 aprile 2003 aveva evidenziato carenze strutturali e organizzative; inoltre la Regione aveva sospeso il pre-accreditamento e poi revocato i servizi. In appello la società insisteva sulla perdurante efficacia dell’accreditamento regionale e sulla delibera che avrebbe esteso l’accreditamento e previsto fondi per il servizio anche nel 2004; in subordine chiedeva l’indennizzo ex art. 2041 c.c. per l’arricchimento senza causa. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sull’accreditamento e dei rapporti tra accreditamento e convenzione, sostenendo che l’accreditamento al pronto soccorso e al S.U.E.M. fosse rimasto efficace nel 2004; 2) falsa applicazione delle regole di interpretazione contrattuale, assumendo che la convenzione dovesse ritenersi prorogata sino al 2004 per il contenuto dell’accordo e per il comportamento successivo delle parti; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, sostenendo che tale domanda fosse ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la corte d’appello aveva correttamente accertato in fatto e in diritto che la convenzione era scaduta il 31 dicembre 2002 e che l’accreditamento regionale, anche ove perdurante, non poteva sostituire la necessaria convenzione scritta con la pubblica amministrazione; ha inoltre ribadito che i contratti con la P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e non possono formarsi o prorogarsi per facta concludentia. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., ha respinto il terzo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse correttamente dichiarato inammissibile la domanda nuova proposta dall’opposto in assenza di domanda riconvenzionale dell’opponente e, comunque, che nel caso concreto non fosse dimostrato il necessario rapporto di unicità del fatto causativo tra impoverimento e arricchimento, né l’ulteriore presupposto dell’arricchimento ingiustificato in capo all’azienda sanitaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del ricorso monitorio per il pagamento delle fatture

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge nei motivi concernenti accreditamento, interpretazione della convenzione e domanda ex art. 2041 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ricondotto i primi motivi anche al vizio di motivazione, nei limiti dell’omesso esame del fatto decisivo secondo i criteri delle Sezioni Unite

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per delimitare i casi di anomalia motivazionale che possono integrare nullità della sentenza

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per l’interpretazione della convenzione secondo comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente per la lettura sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte ne ribadisce la natura sussidiaria e i presupposti di unicità del fatto causativo e di effettivo arricchimento del convenuto

  • art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per affermare che l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio sanitario richiede un provvedimento di accreditamento

  • art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato in relazione alla disciplina del finanziamento e della remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per affermare che i rapporti tra struttura accreditata e ASL devono essere disciplinati da specifici accordi contrattuali scritti

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    richiamato quale base normativa della disciplina dell’accreditamento e dei rapporti contrattuali nel SSR

  • art. 22, comma 6, L.R. Veneto n. 22/2002

    richiamato dal ricorrente a sostegno della perdurante efficacia dell’accreditamento regionale

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamati per il principio della forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel servizio sanitario accreditato, il provvedimento di accreditamento non sostituisce la convenzione o il contratto scritto con la pubblica amministrazione: per ottenere il corrispettivo delle prestazioni occorre un titolo contrattuale specifico, valido e disciplinante volume, tariffe e modalità del rapporto.
  • I contratti della pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam non possono essere prorogati o rinnovati tacitamente né per facta concludentia; la prosecuzione materiale dell’attività non basta a fondare il diritto al pagamento in assenza di un valido titolo scritto.
  • L’interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
  • L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni interpretative o valutazioni delle prove non legali.
  • L’azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e richiede, oltre alla mancanza di altro titolo, l’unicità del fatto causativo di impoverimento e arricchimento; essa non è esperibile quando l’arricchimento sia solo indiretto o riflesso e, comunque, l’attore deve provare il concreto arricchimento del convenuto.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere utilizzata per superare l’assenza di un titolo contrattuale valido nei confronti della pubblica amministrazione quando il rapporto sostanziale sia regolato da disciplina speciale e difetti il necessario presupposto dell’eventum utilitatis in capo al convenuto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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