Cassazione Civile, Ordinanza n. 06228/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito in cui una lavoratrice aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in data anteriore a quella formalmente risultante, la determinazione delle mansioni effettivamente svolte e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda, anticipando l’assunzione a ottobre 2008, attribuendo alla dipendente la qualifica corrispondente al I livello del CCNL Servizi ausiliari (e, per il periodo precedente, del CCNL Multiservizi-Servizi di pulizia) e confermando un orario ordinario di lavoro, al fine di verificare la retribuzione dovuta ex art. 36 Cost. e art. 2099 c.c. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo a un CCNL senza esaminare le prove raccolte e in violazione del principio di disponibilità della prova e dell’obbligo di motivazione. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso, perché ha rilevato che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La sentenza d’appello risultava depositata il 18 agosto 2022 e il ricorso era stato notificato il 23 febbraio 2023, dunque oltre il semestre di legge, considerando il rinvio al primo giorno utile perché il 18 febbraio 2023 cadeva di sabato. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la mancata comunicazione dell’udienza o della sentenza non incide sulla decorrenza del termine per impugnare e grava sul difensore l’onere di verificare lo stato del processo; ha inoltre ricordato che, nel deposito digitale, la pubblicazione coincide con l’attestazione del cancelliere. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro per denunciare la nullità della sentenza, ma il motivo non viene scrutinato nel merito perché l’impugnazione è tardiva.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata per l’uso della prova da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; la mancata comunicazione della decisione non ne sospende né differisce il decorso.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla Corte d’appello per la verifica della giusta retribuzione dovuta alla lavoratrice.
art. 2099 c.c.
Richiamato dalla Corte d’appello per la determinazione della retribuzione proporzionata alla qualifica e alle mansioni accertate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Cass. n. 36369 del 2023
Richiamata come precedente secondo cui la decadenza da un termine processuale, incluso quello di impugnazione, non è incolpevole se derivante da errore di diritto, e il difensore deve attivarsi per verificare le attività processuali.
Cass. n. 2829 del 2023
Richiamata come precedente sul deposito digitale: la pubblicazione coincide con l’attestazione del cancelliere, che fa fede fino a querela di falso.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, e nel deposito telematico la pubblicazione coincide con l’attestazione del cancelliere che certifica l’avvenuto deposito, non con il mero invio del provvedimento da parte del giudice.
- La mancata comunicazione della data di udienza o del deposito della sentenza non comporta, di per sé, rimessione in termini né rende incolpevole la decadenza dal termine di impugnazione, poiché il difensore ha l’onere di vigilare sull’andamento del processo.
- Quando l’impugnazione è proposta oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi dedotti.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e, nei casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, può essere disposto anche l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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