Cassazione Civile, Ordinanza n. 30276/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, IVA e IRAP, parte dei costi portati in deduzione dalla società contribuente in relazione ad alcune fatture ritenute solo parzialmente riferibili all'attività. L'Ufficio aveva fondato il recupero anche sul fatto che la società non aveva risposto a un questionario e aveva quindi proceduto a una ricostruzione induttiva della quota di costo effettivamente imputabile all'impresa. Dopo l'accoglimento del ricorso del contribuente in primo grado, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio, perché non esibita in sede amministrativa. In cassazione, a seguito di un precedente rinvio, il giudice del rinvio aveva dichiarato inammissibile la produzione del questionario ex art. 372 c.p.c., ritenendo così impossibile verificare i presupposti indicati dalla precedente pronuncia di legittimità per stabilire l'inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in giudizio. L'Agenzia ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 372, 384 e 394 c.p.c. e dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992: secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel richiamare l'art. 372 c.p.c. nel processo tributario, norma riferita al giudizio di cassazione e non al giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, e aveva inoltre violato il vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c., impedendo l'accertamento del presupposto richiesto dalla precedente ordinanza di rinvio. La parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.
La decisione
La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché accoglie l'eccezione preliminare di tardività sollevata dai contribuenti. Rileva che la sentenza della CTR, notificata all'Agenzia il 1 marzo 2019, consentiva la proposizione del ricorso per cassazione entro il termine ordinario di 60 giorni, ulteriormente influenzato dalla sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018; secondo il calcolo operato dalla Corte, il termine ultimo cadeva il 2 marzo 2020, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata prima che potesse operare la sospensione dei termini processuali connessa all'emergenza Covid-19 prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, poi modificato. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 12 maggio 2020, esso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della decisione impugnata per violazione di norme processuali.
La ricorrente sosteneva che la norma, relativa al deposito di documenti in cassazione, non fosse applicabile al giudizio tributario; il giudice di merito l'aveva invece evocata per dichiarare inammissibile la produzione del questionario.
Richiamato per sostenere che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rendere impossibile la verifica dei presupposti indicati dalla pronuncia rescindente.
Richiamato insieme agli altri artt. processuali per denunciare la violazione delle regole del giudizio di rinvio.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma del processo tributario sulla produzione di documenti e mezzi di prova in appello e nei gradi successivi.
Usato dalla Corte per il calcolo del termine lungo per impugnare la sentenza notificata.
art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018
Ha determinato un ulteriore differimento del termine per proporre ricorso, considerato nel computo finale della Corte.
art. 83 del D.L. n. 18 del 2020
Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali Covid-19, ritenuta non applicabile perché intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 36 del D.L. n. 23 del 2020
Richiamato in relazione all'estensione del periodo di sospensione dei termini processuali nel contesto emergenziale Covid-19.
Citata come legge di conversione del D.L. n. 18 del 2020.
Citata come legge di conversione del D.L. n. 23 del 2020.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tempestività dell'impugnazione va verificata in via preliminare e assorbe ogni esame del merito, comportando l'inammissibilità del ricorso se il termine per impugnare è spirato.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali introdotte per l'emergenza sanitaria si applicano solo ai termini ancora pendenti; non possono incidere su una sentenza già passata in giudicato prima dell'inizio del periodo di sospensione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la questione resta comunque irrilevante se l'impugnazione successiva è proposta oltre il termine di legge.
- La produzione documentale nel processo tributario deve essere valutata anche alla luce delle regole proprie del rito e dei limiti processuali eventualmente applicabili, ma la decisione sulla sua ammissibilità presuppone un esame consentito dal rito e dai termini di impugnazione.
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