Cassazione Civile, Ordinanza n. 04373/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di trasporto intercorsi tra le parti tra l’ottobre 2009 e l’ottobre 2011 e tra il settembre 2012 e il marzo 2014. In appello era stata esclusa la prescrizione del diritto della società creditrice alle somme richieste ai sensi dell’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, ritenendo interruttivi sia la stipula del contratto di trasporto del 1 settembre 2009 e le successive proroghe, sia la messa in mora del 9 giugno 2014. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2951 c.c. per avere la Corte territoriale considerato idonei a interrompere la prescrizione atti che, secondo la ricorrente, non lo sarebbero stati; (2) violazione di varie disposizioni in materia sanitaria e di remunerazione delle prestazioni, richiamate però nel testo senza una chiara ricostruzione del loro effettivo collegamento con la causa; (3) violazione di norme sulla giurisdizione, di disposizioni amministrative e dei criteri di interpretazione degli atti amministrativi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (5) violazione di norme in tema di tariffa e calcolo dei conguagli ex art. 83-bis, con censura anche alla motivazione per relationem adottata in appello. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia, rappresentando di avere definito la lite con accordo transattivo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché, durante il giudizio di cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno entrambe rinunciato agli atti. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che non si trattava di inammissibilità originaria.
Norme richiamate
norma invocata come termine di prescrizione del diritto del vettore al corrispettivo; la censura riguardava l’idoneità di alcuni atti a interromperla
art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008
base normativa della pretesa economica relativa ai costi minimi in materia di autotrasporto
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
titoli di impugnazione in cassazione richiamati a fondamento dei motivi
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato in relazione alla denunciata motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché non vi era inammissibilità originaria
norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 50 e art. 59 del d.lgs. n. 298 del 1974
richiamati nel quinto motivo in tema di tariffa e calcolo dei conguagli
art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E
richiamato nel terzo motivo in tema di giurisdizione e limiti del potere amministrativo
artt. 3 e 4 del D.M. 15 aprile 1994
richiamati nel terzo motivo
artt. 2, 5 e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamati nel terzo motivo
artt. 1 e 13 del d.lgs. n. 229 del 1999
richiamati nel terzo motivo
art. 79 del d.l. n. 112 del 2008
richiamato nel secondo motivo
art. 1, comma 4 e 6, della legge n. 132 del 1968
richiamato nel secondo motivo
art. 129 del d.P.R. n. 130 del 1969
richiamato nel secondo motivo
artt. 25, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978
richiamati nel secondo motivo
art. 25 del d.P.R. n. 761 del 1969
richiamato nel secondo motivo
art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nel secondo motivo
art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nel secondo motivo
art. 8-quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato nel secondo motivo
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, entrambe le parti rinunciano al ricorso e al controricorso perché hanno definito la lite con accordo transattivo, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, le spese possono essere compensate integralmente se ciò è richiesto concordemente dalle parti.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio non coincide con una inammissibilità originaria: in tale ipotesi non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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