Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04373/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di trasporto intercorsi tra le parti tra l’ottobre 2009 e l’ottobre 2011 e tra il settembre 2012 e il marzo 2014. In appello era stata esclusa la prescrizione del diritto della società creditrice alle somme richieste ai sensi dell’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, ritenendo interruttivi sia la stipula del contratto di trasporto del 1 settembre 2009 e le successive proroghe, sia la messa in mora del 9 giugno 2014. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2951 c.c. per avere la Corte territoriale considerato idonei a interrompere la prescrizione atti che, secondo la ricorrente, non lo sarebbero stati; (2) violazione di varie disposizioni in materia sanitaria e di remunerazione delle prestazioni, richiamate però nel testo senza una chiara ricostruzione del loro effettivo collegamento con la causa; (3) violazione di norme sulla giurisdizione, di disposizioni amministrative e dei criteri di interpretazione degli atti amministrativi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; (5) violazione di norme in tema di tariffa e calcolo dei conguagli ex art. 83-bis, con censura anche alla motivazione per relationem adottata in appello. Nelle more del giudizio di legittimità, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia, rappresentando di avere definito la lite con accordo transattivo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché, durante il giudizio di cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno entrambe rinunciato agli atti. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che non si trattava di inammissibilità originaria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, entrambe le parti rinunciano al ricorso e al controricorso perché hanno definito la lite con accordo transattivo, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, le spese possono essere compensate integralmente se ciò è richiesto concordemente dalle parti.
  • La dichiarazione di estinzione del giudizio non coincide con una inammissibilità originaria: in tale ipotesi non opera il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.