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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05016/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, esercente la professione forense, impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per maggiori redditi non dichiarati e per costi ritenuti non inerenti; separatamente aveva impugnato anche un atto di contestazione sanzioni e cartelle di pagamento collegate. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello, confermando per il resto la ripresa a tassazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: 1) ultrapetizione e omessa pronuncia sulla ripresa di euro 73.640, lamentando il mancato rilievo della ritenuta d'acconto già versata; 2) omessa pronuncia e motivazione carente sulla ripresa di euro 84.922, sostenendo che l'importo fosse stato fatturato nell'anno successivo; 3) violazione delle norme fiscali sull'inerenza e del codice deontologico forense per il disconoscimento di fatture intestate a un soggetto vicino al professionista; 4) violazione di norme su IVA/IRAP e sugli adempimenti dichiarativi per il mancato riconoscimento di ulteriori costi; 5) violazione della disciplina IRAP per l'applicazione dell'imposta in assenza di autonoma organizzazione e senza dipendenti; 6) violazione delle regole sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi e il sesto, ritenendo infondate le censure sul vizio di omessa pronuncia, sulla motivazione e sull'inerenza/deducibilità dei costi, nonché inammissibile il richiamo alle norme deontologiche quale parametro di violazione di legge e inammissibile la doglianza sulle spese per difetto di specificità. Ha invece accolto il quinto motivo, osservando che la CTR aveva fatto riferimento a un giudicato relativo ad altra annualità senza verificare il presupposto dell'autonoma organizzazione per l'anno d'imposta controverso; poiché il presupposto IRAP va accertato anno per anno, la sentenza è stata cassata sul punto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame della sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state in gran parte ritenute infondate o inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a rivalutare il merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste se la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della pretesa e la questione risulta implicitamente esaminata.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è viziata solo se manchi del tutto o sia meramente apparente; una motivazione succinta ma intellegibile è sufficiente.

  • art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel contesto della ripresa a tassazione di compensi non fatturati e dei relativi redditi.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente per contestare il disconoscimento di costi e fatture, ma la Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà un accertamento di fatto sull'inerenza.

  • art. 3 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza relativa a IVA e IRAP.

  • art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza relativa a IVA e IRAP.

  • art. 19 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione dell'IRAP; la Corte ha invece valorizzato il diverso profilo dell'autonoma organizzazione ex art. 2 del medesimo decreto.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    costituisce il parametro sostanziale per verificare l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, da accertare in concreto per ciascun periodo d'imposta.

  • art. 19 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato anche nella formulazione del motivo sull'IRAP, ma non decisivo rispetto al presupposto impositivo.

  • art. 30 codice deontologico forense 16/10/99

    la sua violazione non è stata considerata idonea, da sola, a fondare un motivo di ricorso per cassazione quale violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo che si limita a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con la sentenza impugnata integra un 'non motivo' ed è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, dichiarato inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite, dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur sinteticamente motivata, sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione non accolta, poiché il rigetto può essere anche implicito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; una motivazione concisa che richiami un principio giuridico applicato al fatto accertato è sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o delle prove, specie in tema di inerenza dei costi e apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il codice deontologico forense non costituisce, di per sé, parametro diretto di violazione di legge deducibile in cassazione; la sua rilevanza processuale è mediata dai casi in cui si denunci un vizio di potere o una vera violazione normativa.
  • Ai fini IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione va verificato in concreto e separatamente per ciascun periodo d'imposta; l'accertamento compiuto per un'annualità diversa non può essere automaticamente esteso al periodo oggetto di giudizio.
  • La determinazione del reddito professionale segue il principio di cassa, sicché rileva il momento dell'effettiva percezione del compenso, indipendentemente dalla data di emissione o registrazione della fattura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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