Cassazione Civile, Ordinanza n. 23724/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un socio, qualificato come coobbligato, per il pagamento di euro 29.537,95 in relazione alla definitività di un avviso di accertamento per l'anno 2002 emesso verso una società di persone/s.r.l. La pretesa trae origine dalla mancata riassunzione del giudizio dopo una cassazione con rinvio, evento che ha reso definitivo l'avviso di accertamento. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto; in appello la CTR ha dichiarato il gravame inammissibile, ritenendo che, essendo ormai definitivo l'accertamento, non fosse più proponibile l'eccezione fondata sull'art. 2495 c.c. per assenza di piano di riparto, e che la cartella potesse essere contestata solo per vizi propri, tra cui la prescrizione, non dedotta con specifico motivo di appello. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione, difetto di attività istruttoria e violazione/falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2, c.c., sostenendo di aver provato che nel bilancio finale di liquidazione non era stato ripartito alcunché in suo favore. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul medesimo motivo di appello. Nella memoria ha poi chiesto la cessazione della materia del contendere, richiamando la definizione agevolata ottenuta da altro coobbligato in giudizio connesso; la Corte ha applicato l'art. 6, comma 14, d.l. 119/2018, ritenendo che la definizione perfezionata da un coobbligato giovasse anche agli altri, e che la cartella in atti indicava il ricorrente quale coobbligato con la società e con l'altro socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato in relazione alla stessa pretesa tributaria producesse effetto favorevole anche nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2019. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia del giudice di appello
richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità del socio/coobbligato e all'asserita mancanza di riparto finale
invocato per censurare la valutazione delle prove e del bilancio finale di liquidazione
invocato per denunciare mancanza o apparenza di motivazione della sentenza di appello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale fondamento formale dei motivi di ricorso per nullità processuali
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2019
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8
la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato si estende agli altri coobbligati, determinando la cessazione della materia del contendere anche nei loro confronti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto
art. 19908/2020
richiamata come precedente sulla non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
art. 25485/2018
richiamata come precedente sulla non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
art. 19560/2015
richiamata come precedente sulla non applicabilità dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati in una controversia tributaria può spiegare effetto favorevole anche nei confronti degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando la pretesa fiscale sia la medesima.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che rende inutile la decisione sul merito, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non affronta i motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.
- In presenza di definizione agevolata, il giudice deve verificare se il beneficio operi anche per i coobbligati non aderenti o comunque per i soggetti indicati nella cartella, secondo la disciplina speciale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23684/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2024 del 04/09/2024
- ordinanza_civile · 4 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23694/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →