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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'originario ricorso del contribuente, rilevando che la domanda non poteva essere proposta ab initio perché mancava l'interesse ad agire nei termini ora richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio vengono integralmente compensate per la novità della questione giurisprudenziale.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo relativo a riprese IVA e ad altre pretese per l'anno d'imposta 2006. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello l'agente della riscossione sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta tardivamente dall'Ufficio per provare la regolare notifica delle cartelle sottese al ruolo, deducendo la violazione degli artt. 32 e 58 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 19 e 21 del medesimo decreto. In Cassazione, tuttavia, la questione viene superata dall'intervento delle Sezioni Unite n. 26283/2022 sull'impugnazione dell'estratto di ruolo: la Corte rileva che l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, si applica ai processi pendenti e rende l'estratto di ruolo non impugnabile salvo che sia dimostrato uno specifico e qualificato pregiudizio nei casi tipizzati dalla norma. Poiché nel caso concreto tale interesse qualificato non era stato dedotto, la Corte dichiara d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in appello.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente per sostenere l'utilizzabilità in appello dei documenti non prodotti tempestivamente nel primo grado.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    è richiamato quale norma relativa agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    è richiamato quale norma relativa ai termini di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto, in sede di conversione, la modifica dell'art. 12 d.P.R. 602/1973 che disciplina l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e si applica ai processi pendenti.

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione che ha inserito la modifica dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    la Corte lo considera norma che tipizza in modo tassativo i soli casi in cui il ruolo o la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili, incidendo sull'interesse ad agire e applicandosi ai processi pendenti.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    è richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto, legittimando l'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    è richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio tipizzate dalla norma per la diretta impugnabilità.

  • art. 3 Cost.

    la Corte richiama le questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato, in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU, nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina sull'estratto di ruolo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale nel vaglio di costituzionalità della nuova disciplina.

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo con cui, in cassazione, può essere depositata documentazione utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    è la base della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato nel 2021, esclude l'impugnabilità generalizzata e ammette la tutela diretta solo nei casi tipizzati di concreto pregiudizio.
  • La disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo incide sull'interesse ad agire, che è condizione dell'azione di natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione; perciò si applica anche ai processi pendenti.
  • Quando manca la dimostrazione di un interesse qualificato tra quelli previsti dalla legge, il ricorso introduttivo avverso l'estratto di ruolo è inammissibile d'ufficio perché la causa non poteva essere proposta ab initio.
  • Nel giudizio di legittimità, la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita con i mezzi processuali consentiti, incluso il deposito di documenti ex art. 372 c.p.c., se utile e tempestivo.
  • La novità della questione interpretativa può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
  • Rami
  • Tributi

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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