Cassazione Civile, Ordinanza n. 27521/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un soggetto ha impugnato un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP, IVA, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 2011, notificato non già all'associazione sportiva dilettantistica accertata, ma a lui personalmente quale presunto responsabile solidale, ai sensi degli artt. 36 e 38 c.c., in quanto componente del consiglio direttivo dell'ente. L'Ufficio aveva fondato la pretesa su un PVC relativo all'associazione e, in particolare, su una domanda di iscrizione al campionato di eccellenza nella quale il ricorrente compariva come consigliere del consiglio direttivo e apponeva la sottoscrizione. La CTR aveva ritenuto che tale documento fosse sufficiente a provare la carica rivestita e dunque la responsabilità solidale per i debiti tributari dell'associazione, reputando irrilevante l'assenza di ulteriori prove di concreta ingerenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 36 e 38 c.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la mera titolarità della carica non basti e che l'onere della prova della gestione effettiva gravasse sull'Ufficio; (ii) vizio motivazionale per non avere la CTR correttamente valutato l'atto costitutivo dell'associazione e gli altri elementi istruttori, dai quali a suo dire non emergeva alcuna sua carica sociale o attività gestoria, ma solo un ruolo operativo di magazziniere e rapporti diretti del presidente con i terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che i motivi, formalmente costruiti anche come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Inoltre ha chiarito che, in materia di debiti tributari di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. può riguardare il soggetto che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche presuntivamente, e che il riparto dell'onere della prova si atteggia diversamente rispetto alle obbligazioni negoziali: chi agisce per far valere la responsabilità deve provare elementi da cui desumere la qualità di gestore/rappresentante, mentre chi è chiamato a rispondere deve provare la propria estraneità alla gestione. Poiché la sentenza impugnata aveva già compiuto un apprezzamento coerente delle risultanze documentali e il ricorso non si confrontava davvero con tale ratio, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 c.c.
Richiamato come base normativa del regime delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta, in combinazione con l'art. 38 c.c.
art. 38 c.c.
Per i debiti tributari dell'associazione non riconosciuta può rispondere solidalmente il soggetto che abbia diretto la gestione associativa nel periodo considerato; la responsabilità non richiede necessariamente attività negoziale verso i terzi, ma può fondarsi sulla gestione effettiva, anche desunta in via presuntiva.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere probatorio, in materia di obbligazioni ex lege dell'associazione non riconosciuta, è diversamente configurato: chi invoca la responsabilità deve provare gli indici della qualità di gestore/rappresentante, mentre il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è ammissibile solo se riferito a un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una rivalutazione delle prove o del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di debiti tributari di un'associazione non riconosciuta, la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. può gravare sul soggetto che, per il ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di insorgenza dell'obbligazione, anche sulla base di elementi presuntivi.
- Ai fini fiscali non è sufficiente, in astratto, la mera titolarità formale di una carica, ma occorre verificare se dal complesso degli elementi emerga una partecipazione alla gestione o direzione dell'ente tale da giustificare la responsabilità personale e solidale.
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di fatti, documenti e testimonianze già scrutinati dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito abbia svolto un apprezzamento coerente delle prove, il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva, non potendo limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- In tema di responsabilità per obbligazioni ex lege dell'associazione non riconosciuta, l'onere probatorio non coincide con quello delle obbligazioni negoziali: chi agisce deve fornire gli elementi da cui desumere la qualità di gestore o rappresentante, mentre il preteso obbligato può liberarsi dimostrando la propria estraneità alla gestione.
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