Cassazione Civile, Ordinanza n. 08086/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l'esecuzione di un giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, in ragione della residenza in una zona colpita dagli eventi sismici del dicembre 1990. La commissione tributaria regionale, rilevato che l'Amministrazione aveva pagato solo il 50% dell'importo riconosciuto, aveva nominato un commissario ad acta per disporre il pagamento integrale. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti quantitativi e procedurali previsti dalla norma sopravvenuta per il rimborso e verificare la disponibilità dei fondi stanziati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali connessi a benefici per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la capienza dei fondi stanziati dalla disciplina sopravvenuta e, in caso di incapienza, adottare le misure attuative previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato. Poiché la CTR non aveva compiuto tale verifica né aveva regolato correttamente le modalità di esecuzione del rimborso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal contribuente in memoria sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2022.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio tributario di ottemperanza è la sede in cui il giudice deve attuare il giudicato e compiere gli accertamenti necessari per l'esecuzione del comando giudiziale.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
Costituisce il titolo originario del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni indicati per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
I margini quantitativi previsti dalla norma integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio e il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
La modifica introdotta è rilevante ai fini dell'applicazione dei limiti quantitativi e delle modalità di pagamento dei rimborsi fiscali riconosciuti ai soggetti danneggiati da eventi calamitosi.
È richiamato insieme alla disciplina del 2014 e del 2017 quale fonte che incide sull'assetto attuativo dei rimborsi.
art. 3, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ne ha escluso la violazione nella disciplina richiamata, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ne ha escluso la violazione nella disciplina richiamata, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali riconosciuti per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare se la disciplina sopravvenuta preveda limiti quantitativi e deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati prima di ordinare il pagamento integrale.
- I limiti di spesa stabiliti dalla legge per l'erogazione dei rimborsi non operano come ablazione del diritto accertato in giudicato, ma come modalità legali di attuazione del credito restitutorio da applicarsi nella fase esecutiva.
- Se le risorse stanziate risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve adottare determinazioni specifiche per assicurare l'attuazione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l'utilizzo delle procedure di contabilità pubblica previste.
- La verifica dei presupposti per l'operatività dei limiti ai rimborsi attiene al procedimento di esecuzione del giudicato e non è soggetta al rigido regime di allegazione e prova proprio del merito della controversia.
- Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale, ove dichiarate inammissibili con affermazione della natura procedimentale della disciplina, non impediscono l'applicazione dei principi di attuazione del giudicato elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
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