Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso per cassazione rispetto al termine semestrale di impugnazione e, per tale ragione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non essendosi costituita la contribuente intimata, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e addizionali relative all'anno d'imposta 2005, impugnato dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone e accolto. L'Agenzia delle entrate propose appello, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria lo dichiarò inammissibile d'ufficio ritenendo tardiva la spedizione dell'atto e necessaria, ai fini della verifica del termine di decadenza dall'impugnazione e della tempestiva costituzione, la ricevuta di spedizione non depositata. L'Agenzia ricorse quindi in cassazione; dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la Corte ha verificato d'ufficio la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione e ha rilevato che il ricorso era stato portato a notifica il 10 dicembre 2015, mentre il termine semestrale per impugnare la sentenza non notificata, applicabile ex art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 327 c.p.c., era scaduto il 7 dicembre 2015, tenuto conto della sospensione feriale vigente dal 2015.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per proporre impugnazione nel processo tributario si coordina con il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; nel caso esaminato il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.
Il termine lungo per impugnare le sentenze, nel processo tributario richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, è di sei mesi per i giudizi introdotti successivamente al 4 luglio 2009.
A decorrere dal 1 gennaio 2015, la sospensione feriale è stata ridotta a 31 giorni, coincidenti con il mese di agosto.
La novella ha modificato la disciplina della sospensione feriale dei termini, incidendo sulla durata del periodo di sospensione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando la disciplina della soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato, non dovuto nel caso concreto secondo la Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine per impugnare una sentenza non notificata è semestrale, per effetto del rinvio all'art. 327 c.p.c. operato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992.
- Per stabilire la tempestività del ricorso per cassazione occorre verificare d'ufficio la ritualità della notifica e il rispetto del termine di decadenza, tenendo conto della sospensione feriale applicabile ratione temporis.
- La riduzione della sospensione feriale a 31 giorni, prevista dal 2015, incide sul computo del termine lungo di impugnazione e può determinare la tardività del ricorso.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo applicabile, esso deve essere dichiarato inammissibile.
- In assenza di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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