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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14276/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Genova e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente volta all’integrazione dell’assegno ad personam. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la complessità e la novità della questione al momento della proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal transito di un militare, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Al momento del passaggio gli era stato riconosciuto un assegno ad personam, calcolato sul trattamento economico in godimento. Il dipendente aveva chiesto l’integrazione dell’assegno sostenendo che, durante il periodo del cd. blocco stipendiale previsto dal d.l. n. 78 del 2010 e prorogato sino al 31 dicembre 2014, aveva comunque maturato giuridicamente un assegno funzionale per anzianità di servizio, il quale avrebbe dovuto essere valorizzato dopo la cessazione del blocco. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che le progressioni economiche maturate nel periodo di blocco producessero effetti giuridici e potessero incidere sull’assegno ad personam. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010, dell’art. 11 disp. prel. c.c. e sosteneva che il blocco stipendiale impediva ogni recupero successivo degli aumenti maturati nel periodo; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 2, commi 5 e 8, del d.m. 18 aprile 2002, affermando che il parametro corretto per l’assegno ad personam era il trattamento economico effettivamente in godimento al momento del transito, non quello giuridicamente ipotizzabile senza il blocco. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando precedenti conformi, e ha affermato che l’assegno ad personam va determinato senza considerare i miglioramenti economici che il personale avrebbe conseguito in assenza del blocco stipendiale; il riferimento normativo è infatti al trattamento "in godimento" all’atto del transito, cristallizzato al momento dell’inidoneità e della domanda di transito.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78 del 2010

    La norma è letta come disposizione di contenimento della spesa pubblica che congela i trattamenti economici del pubblico impiego e sterilizza i miglioramenti stipendiali maturati nel periodo di blocco, senza recuperi successivi per fini retributivi immediati.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per escludere un’applicazione retroattiva o estensiva favorevole al dipendente; la Corte accoglie la tesi del parametro cristallizzato al momento del transito.

  • art. 930 d.lgs. n. 66 del 2010

    Norma che disciplina il transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • art. 2, commi 5 e 8, d.m. 18 aprile 2002

    Il comma 8 impone di commisurare l’assegno ad personam al trattamento economico in godimento all’atto del transito; il riferimento è al trattamento effettivo e non a quello che sarebbe maturato in assenza del blocco stipendiale.

  • art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999

    Richiamato come base normativa del decreto interministeriale che disciplina il transito del personale militare nei ruoli civili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare i precedenti conformi senza ulteriori sviluppi motivazionali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassando la sentenza impugnata, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando una normativa di blocco stipendiale congela i trattamenti economici del pubblico impiego, gli incrementi maturati nel periodo di vigenza non possono essere automaticamente valorizzati ai fini della determinazione di emolumenti calcolati sul trattamento in godimento al momento del transito o della cessazione dal servizio, se la disciplina speciale fa espresso riferimento al dato economico cristallizzato.
  • Se la disciplina applicabile prevede che l’assegno ad personam sia pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello nuovo "in godimento" all’atto del passaggio, il parametro rilevante è il trattamento effettivamente percepito al momento del transito, non il trattamento che sarebbe spettato in assenza del blocco retributivo.
  • Nei casi di personale transitato da un ruolo militare a uno civile durante il periodo di blocco stipendiale, la base di calcolo dell’assegno ad personam va individuata con riguardo alla posizione economica cristallizzata alla data dell’inidoneità e della domanda di transito, non con riferimento a progressioni economiche soltanto virtualmente maturate.
  • Il blocco stipendiale, quando costruito come regola di conformazione della retribuzione e non come prelievo su una retribuzione più alta, esclude che i miglioramenti economici non corrisposti nel periodo possano essere recuperati successivamente per incrementare trattamenti parametrati al solo dato in godimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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