Sentenza del 24/06/2016 n. 13110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di liquidazione ICI 2002 n. 1602. L'ente sosteneva, tra l'altro, che la rendita catastale attribuita nel 1999 fosse utilizzabile ai fini ICI anche prima della notifica alla contribuente, essendo sufficiente la preventiva pubblicazione all'Albo pretorio, e contestava la valutazione della CTR circa l'erroneità della rendita utilizzata. Il quinto motivo denunciava insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto che una successiva decisione avesse ridotto la rendita catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché privo del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. e perché diretto, in realtà, a contestare una motivazione giuridica e non l'accertamento di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto inoltre inammissibili, per carenza di interesse processuale, gli altri motivi: anche se fossero stati fondati, non avrebbero potuto determinare la cassazione della sentenza. Il ricorso del Comune è stato quindi respinto e il Comune è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese processuali, liquidate in 7.200 euro, oltre spese forfetarie e oneri accessori.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Le rendite catastali possono produrre effetti ai fini impositivi solo a seguito della loro notificazione
La CTR ha ritenuto che la rendita catastale non potesse essere utilizzata retroattivamente ai fini ICI prima della notifica alla contribuente; la mera affissione all'Albo pretorio non è stata considerata sufficiente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione anche perché non vi era allegata la rendita catastale utilizzata per determinare l'imposta, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 1
La CTR ha ritenuto che il Comune fosse decaduto dal potere di liquidazione per il decorso del termine previsto dalla norma, considerando tardive le proroghe intervenute dopo la scadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 1
La CTR ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti dal Comune per la prima volta in appello, richiamando i limiti alla produzione di nuove prove nel giudizio tributario.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva il necessario momento di sintesi del fatto controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare l'accertamento di un fatto decisivo e controverso; non può essere utilizzato per contestare una motivazione esclusivamente giuridica.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Gli errori nell'interpretazione o nell'applicazione delle norme devono essere denunciati come violazione o falsa applicazione di legge, non come insufficiente o contraddittoria motivazione.
Massime di principio
- Ai fini di un tributo fondato sulla rendita catastale, la rendita deve essere divenuta efficacemente opponibile al contribuente secondo le forme previste dalla legge; la semplice pubblicazione all'Albo pretorio può non essere sufficiente quando la normativa richiede la notifica.
- Un avviso di liquidazione deve indicare o rendere conoscibili gli elementi essenziali utilizzati per il calcolo dell'imposta, inclusa la rendita catastale quando essa costituisce il presupposto della pretesa; in mancanza, può risultare carente di motivazione.
- L'ente impositore deve rispettare i termini di decadenza per la liquidazione del tributo. Proroghe intervenute dopo la scadenza, se prive di efficacia applicabile al caso concreto, non possono normalmente sanare la decadenza.
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione di un errore giuridico deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge; il vizio di motivazione riguarda invece l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame di fatti decisivi.
- Se un motivo di ricorso è inammissibile e tale ragione è sufficiente a mantenere ferma la decisione impugnata, gli altri motivi possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse, perché non potrebbero comunque modificare l'esito del giudizio.
- La parte che perde il giudizio di cassazione può essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte.
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