Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01383/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’azienda sanitaria, di una parte del corrispettivo dovuto a una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni rese agli assistiti del Servizio sanitario nazionale negli anni 2010-2013. La Corte d’appello aveva condannato la ASL al pagamento del capitale, ma aveva negato gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 ritenendo che il rapporto non integrasse una transazione commerciale. La società privata ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, delle norme del d.lgs. n. 502 del 1992 e della normativa regionale richiamata, sostenendo che il rapporto con la ASL, essendo fondato su un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002, dovesse essere qualificato come transazione commerciale e che, quindi, spettassero gli interessi legali di mora previsti da tale decreto; ha inoltre contestato la decorrenza degli interessi, invocando anche una precedente messa in mora. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile al rapporto tra struttura sanitaria privata accreditata e ASL, quando sia presente un contratto scritto concluso dopo l’8.8.2002, la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002 sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché ridetermini gli interessi secondo il corretto criterio normativo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    artt. 1, 2, 4, 5; art. 11

    Le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata in esecuzione di un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale; in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo spettano gli interessi legali di mora e la loro decorrenza è regolata dallo stesso decreto.

  • art. 1284 c.c., comma 4

    La censura della ricorrente riguardava anche il tasso degli interessi, che deve essere rivalutato alla luce dell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002.

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies

    Normativa richiamata dalla ricorrente per qualificare il rapporto di accreditamento e il contratto con la pubblica amministrazione nel settore sanitario.

  • Legge Regionale Lazio n. 4/2003

    Normativa regionale richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina del rapporto con l’ASL.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la motivazione di precedente di legittimità senza ripeterla integralmente.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata assorbita dalla cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Le prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, quando siano regolate da un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002, integrano una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002.
  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata accreditata e amministrazione sanitaria, l’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo comporta l’applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, inclusa la disciplina della loro decorrenza.
  • Non è corretto applicare automaticamente al rapporto tra ASL e struttura privata accreditata i principi elaborati per rapporti diversi, come quello tra aziende sanitarie e farmacie, se in tali rapporti manca una specifica convenzione bilaterale comparabile.
  • Quando viene accolto il motivo che incide sul regime degli interessi, resta assorbita la censura relativa alle spese di lite, poiché la statuizione sulle spese deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.