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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una locatrice conveniva in giudizio il conduttore chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento, deducendo: ritardi nel pagamento dei canoni e pagamento in contanti anziché con bonifico previsto, omesso versamento di oneri condominiali e mancata stipula della polizza assicurativa sul fabbricato. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo l'inadempimento non grave ai sensi dell'art. 5 l. n. 392/1978. In appello la locatrice deduceva anche, tramite memoria successiva al mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., l'omesso pagamento di due ulteriori canoni e l'aumento degli oneri condominiali insoluti. La Corte d'appello accoglieva l'impugnazione, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando il conduttore al risarcimento del danno limitato agli oneri condominiali specificamente allegati. Il conduttore ricorreva per cassazione con quattro motivi: violazione degli artt. 1455 c.c., 5 e 55 l. n. 392/1978 per mancanza di una formale messa in mora e per insussistenza della gravità; vizio motivazionale per omesso esame delle prove e per aver valorizzato ritardi minimi; contraddittorietà della sentenza per avere escluso la condanna ai canoni ma considerato l'omesso pagamento ai fini della gravità; violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per pronuncia oltre il domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché investivano valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità e perché i vizi motivazionali dedotti non rientravano nei ristretti limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre escluso la contraddizione logica censurata, osservando che il giudice d'appello aveva correttamente distinto tra uso dell'aggravamento dell'inadempimento ai fini della gravità e impossibilità di pronunciare sulla nuova domanda di pagamento dei canoni. Il quarto motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato, perché l'atto di appello conteneva una sufficiente specificità ex art. 342 c.p.c., con chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di critica. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata in concreto; nel caso di locazione la nozione è coordinata con la disciplina speciale dell'art. 5 l. n. 392/1978.

  • art. 5 l. n. 392/1978

    Costituisce parametro legale per la verifica della non scarsa importanza dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto di locazione.

  • art. 55 l. n. 392/1978

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un decisivo profilo autonomo nella decisione.

  • art. 426 c.p.c.

    Nel caso concreto, il giudice d'appello ha valorizzato le allegazioni contenute nella memoria integrativa depositata dopo il mutamento di rito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione dei fatti sotto la veste della violazione di legge, se la censura investe in realtà il merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    Il "fatto" omesso deve essere storico, principale o secondario, decisivo e controverso tra le parti.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei capi contestati, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla lamentata pronuncia oltre il domandato, ma la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di locazione, la gravità dell'inadempimento del conduttore va apprezzata complessivamente, potendo concorrere più condotte inadempienti e rilevare anche l'aggravamento verificatosi in corso di causa, se legittimamente acquisito al thema decidendum.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale quando la critica riguarda la ponderazione delle circostanze di fatto riservata al giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non sono più deducibili meri difetti di sufficienza o di completezza della motivazione.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé censurabile se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice; il vizio riguarda solo il mancato esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • L'appello è specifico quando individua con chiarezza i capi della sentenza impugnata, le questioni controverse e le ragioni di dissenso, senza necessità di un livello di analiticità tale da riprodurre integralmente le prove o le difese di primo grado.
  • Ai fini della risoluzione del contratto di locazione, è possibile considerare l'aggravamento dell'inadempimento sopravvenuto nel corso del giudizio, purché il giudice ne faccia uso solo per la valutazione della gravità e non per introdurre una domanda nuova di condanna non ritualmente proposta.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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