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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1320/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria e le connesse fasi di notifica della cartella esattoriale: contestava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 senza preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973; denunciava nullità per violazione del contraddittorio preventivo; contestava la validità della notifica della cartella effettuata dal concessionario via raccomandata (sostenendo l'applicabilità delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.); sosteneva che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia (quindi i beni costituiti in fondo patrimoniale non aggredibili) e infine lamentava omissione di pronuncia circa l'impossibilità di iscrivere ipoteca su beni non soggetti a esecuzione forzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata e può essere effettuata anche senza la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50, ove non ricorrano i presupposti che rendano necessaria tale intimazione. Ha ritenuto inammissibile la censura sul contraddittorio per novità e infondati gli altri motivi. Sul punto della notifica, ha stabilito che la notificazione della cartella tramite il concessionario con invio diretto di raccomandata A/R non richiede l'invio della raccomandata informativa né l'applicazione delle formalità dell'art. 140 c.p.c.; eventuali vizi di notifica sono sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c.). Sui rapporti con il fondo patrimoniale, ha richiamato il principio per cui l'iscrizione ipotecaria è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il titolare del credito ignorava l'estraneità; l'onere di provare l'estraneità al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva grava sul debitore opponente, che nel caso di specie non ha fornito prova sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma non è considerata atto di espropriazione forzata ma procedura alternativa; può essere effettuata anche senza la preventiva intimazione di cui all'art. 50 nel caso specifico disciplinato

  • art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica dell'intimazione di pagamento non è sempre necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77; la norma trova applicazione nelle ipotesi previste (ad es. quando l'espropriazione non è iniziata entro l'anno dalla cartella)

  • art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notificazione della cartella tramite il concessionario con invio diretto di raccomandata A/R è valida e non implica l'obbligo di ulteriori raccomandate informative previste per altre modalità

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Rinvio alle norme sulle notificazioni (art. 60 DPR 600/1973 e, per conseguenza, alle norme del processo civile) ma con possibile applicazione degli istituti di diritto processuale richiamati dalla disciplina tributaria

  • art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Rinvio in tema di notifiche dell'avviso di accertamento; la disciplina rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile

  • art. 140 c.p.c.

    Le formalità previste per le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario non sono applicabili automaticamente alle notifiche effettuate dal concessionario tramite raccomandata A/R; pertanto non è necessario adottare le formalità dell'art. 140 quando si usa la modalità prevista dall'art. 26 DPR 602/1973

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di notifica può essere sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha effettivamente conosciuto il contenuto dell'atto; principio applicato anche alle cartelle di pagamento

  • art. 170 c.c.

    Stabilisce i limiti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: l'esecutore può aggredire i beni del fondo per crediti contratti per i bisogni della famiglia; la Corte specifica che per l'iscrizione ipotecaria ex DPR 602/1973 si applicano le condizioni indicate da questo articolo

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione: chi contesta l'azione esecutiva deve provare i presupposti che escludono il diritto del creditore ad agire (qui, onere probatorio a carico del debitore opponente in ordine all'estraneità del debito ai bisogni familiari)

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato per i giudizi notificati dopo il termine indicato; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto per l'applicazione della disciplina

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non è equiparata all'espropriazione forzata e può essere effettuata senza preventiva intimazione ex art. 50, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • La notifica della cartella tramite concessionario con raccomandata A/R è normalmente valida; le formalità dell'art. 140 c.p.c. non si applicano a questa modalità e eventuali vizi di notifica sono sanati se il destinatario ha effettivamente ricevuto e conosciuto il contenuto dell'atto (art. 156 c.p.c.).
  • In tema di fondo patrimoniale, l'ipoteca su beni conferiti è legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità; l'onere di provare l'estraneità del debito grava sul debitore opponente.
  • Non è rilevante, ai fini dell'impignorabilità, soltanto la natura formale del debito (tributaria o professionale): occorre valutare il fatto generatore dell'obbligazione e la sua relazione con i bisogni familiari, compresi i bisogni ritenuti tali dai coniugi in base al tenore di vita.
  • In sede di legittimità la Corte non ammette questioni nuove che non siano state dedotte nel giudizio di merito; i motivi nuovi in cassazione sono inammissibili.

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