Cassazione Civile, Sentenza n. 1320/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria e le connesse fasi di notifica della cartella esattoriale: contestava l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 senza preventiva intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973; denunciava nullità per violazione del contraddittorio preventivo; contestava la validità della notifica della cartella effettuata dal concessionario via raccomandata (sostenendo l'applicabilità delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.); sosteneva che i debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia (quindi i beni costituiti in fondo patrimoniale non aggredibili) e infine lamentava omissione di pronuncia circa l'impossibilità di iscrivere ipoteca su beni non soggetti a esecuzione forzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/1973 non è un atto di espropriazione forzata e può essere effettuata anche senza la preventiva intimazione di pagamento ex art. 50, ove non ricorrano i presupposti che rendano necessaria tale intimazione. Ha ritenuto inammissibile la censura sul contraddittorio per novità e infondati gli altri motivi. Sul punto della notifica, ha stabilito che la notificazione della cartella tramite il concessionario con invio diretto di raccomandata A/R non richiede l'invio della raccomandata informativa né l'applicazione delle formalità dell'art. 140 c.p.c.; eventuali vizi di notifica sono sanati se l'atto ha raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c.). Sui rapporti con il fondo patrimoniale, ha richiamato il principio per cui l'iscrizione ipotecaria è legittima se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il titolare del credito ignorava l'estraneità; l'onere di provare l'estraneità al fine di sottrarre i beni all'azione esecutiva grava sul debitore opponente, che nel caso di specie non ha fornito prova sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma non è considerata atto di espropriazione forzata ma procedura alternativa; può essere effettuata anche senza la preventiva intimazione di cui all'art. 50 nel caso specifico disciplinato
art. 50, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica dell'intimazione di pagamento non è sempre necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77; la norma trova applicazione nelle ipotesi previste (ad es. quando l'espropriazione non è iniziata entro l'anno dalla cartella)
art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notificazione della cartella tramite il concessionario con invio diretto di raccomandata A/R è valida e non implica l'obbligo di ulteriori raccomandate informative previste per altre modalità
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
Rinvio alle norme sulle notificazioni (art. 60 DPR 600/1973 e, per conseguenza, alle norme del processo civile) ma con possibile applicazione degli istituti di diritto processuale richiamati dalla disciplina tributaria
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rinvio in tema di notifiche dell'avviso di accertamento; la disciplina rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile
Le formalità previste per le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario non sono applicabili automaticamente alle notifiche effettuate dal concessionario tramite raccomandata A/R; pertanto non è necessario adottare le formalità dell'art. 140 quando si usa la modalità prevista dall'art. 26 DPR 602/1973
Il vizio di notifica può essere sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario ha effettivamente conosciuto il contenuto dell'atto; principio applicato anche alle cartelle di pagamento
Stabilisce i limiti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: l'esecutore può aggredire i beni del fondo per crediti contratti per i bisogni della famiglia; la Corte specifica che per l'iscrizione ipotecaria ex DPR 602/1973 si applicano le condizioni indicate da questo articolo
Regola l'opposizione all'esecuzione: chi contesta l'azione esecutiva deve provare i presupposti che escludono il diritto del creditore ad agire (qui, onere probatorio a carico del debitore opponente in ordine all'estraneità del debito ai bisogni familiari)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, L. n. 228/2012)
Prevede l'obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato per i giudizi notificati dopo il termine indicato; la Corte dà atto della sussistenza del presupposto per l'applicazione della disciplina
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 non è equiparata all'espropriazione forzata e può essere effettuata senza preventiva intimazione ex art. 50, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- La notifica della cartella tramite concessionario con raccomandata A/R è normalmente valida; le formalità dell'art. 140 c.p.c. non si applicano a questa modalità e eventuali vizi di notifica sono sanati se il destinatario ha effettivamente ricevuto e conosciuto il contenuto dell'atto (art. 156 c.p.c.).
- In tema di fondo patrimoniale, l'ipoteca su beni conferiti è legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità; l'onere di provare l'estraneità del debito grava sul debitore opponente.
- Non è rilevante, ai fini dell'impignorabilità, soltanto la natura formale del debito (tributaria o professionale): occorre valutare il fatto generatore dell'obbligazione e la sua relazione con i bisogni familiari, compresi i bisogni ritenuti tali dai coniugi in base al tenore di vita.
- In sede di legittimità la Corte non ammette questioni nuove che non siano state dedotte nel giudizio di merito; i motivi nuovi in cassazione sono inammissibili.
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