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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1317/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, tra l'altro, l'omessa e/o invalida notificazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di appello (inviato al precedente indirizzo dello studio professionale nonostante fosse noto il trasferimento e pur essendo stata comunicata la variazione all'Ordine), la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, vizi di motivazione del preavviso di fermo e dell'avviso di mora, contestazioni sulla giurisdizione in relazione a debiti tributari e rilevanti profili di diritto sostanziale e processuale (richiamo a norme tributarie e processuali: d.P.R. n.602/73, d.lgs. n.546/92, legge n.212/2000, disposizioni del c.p.c. e della Costituzione), nonché l'affermazione del giudicato interno relativo a cartelle precedentemente annullate

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che l'avviso di trattazione era stato inviato al precedente indirizzo dello studio e che, dopo l'indicazione del trasferimento, non sono state effettuate le opportune ricerche del nuovo indirizzo prima di depositare l'atto presso la segreteria della Commissione. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la comunicazione della data di udienza (art.31 d.lgs. n.546/1992) è essenziale per il diritto di difesa e la sua omissione determina la nullità della decisione. Dato che in appello erano state introdotte nuove documentazioni e si rendevano necessari accertamenti di fatto sulla regolarità delle notifiche, la Corte ha ritenuto che il vizio abbia leso il diritto di difesa e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e si è disposta la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    L'elezione di domicilio nello studio del difensore indica la sede dello studio; se risulta che lo studio si sia trasferito il notificante deve effettuare ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione; la notifica presso la segreteria della Commissione è legittima solo in caso di esito negativo di tali indagini

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    La comunicazione della data di udienza (con congruo preavviso, di regola 30 giorni) è una garanzia essenziale del diritto di difesa; la sua omissione determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio

  • art. 369, comma 3 c.p.c.

    La Corte può richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio per verificare fatti processuali dedotti in cassazione; la produzione del fascicolo d'ufficio è sufficiente quando il ricorso investe un 'error in procedendo'

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    L'onere di specificare atti e documenti ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione riguarda gli atti del fascicolo di parte; non si applica agli atti del fascicolo d'ufficio la cui trasmissione può essere richiesta dalla Corte

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la presentazione di memorie e documenti anche in relazione alla discussione; la mancanza di preventiva comunicazione dell'udienza priva la parte della possibilità di utilizzare tale facoltà

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Richiamato come riferimento per i vizi denunciati in cassazione (violazione di norme di diritto, motivazione apparente/insufficiente, omesso esame di fatti decisivi)

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    Citando la norma in relazione ai motivi sulla validità dei provvedimenti di riscossione, benché la Corte abbia deciso sul vizio procedurale di notifica piuttosto che sulla materia sostanziale

  • art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato interno richiamata dal ricorrente rispetto a cartelle già annullate, ma la questione è stata assorbita e non esaminata dalla Corte di cassazione dopo l'accoglimento del motivo principale

Massime di principio

  • Nel processo tributario la comunicazione tempestiva dell'udienza (art.31 d.lgs. n.546/1992) è essenziale: la sua omissione può rendere nulla la decisione per violazione del diritto di difesa
  • Se una notifica viene inviata a un indirizzo noto essere mutato e la parte ha comunicato il trasferimento all'Ordine, il notificante è tenuto a compiere ricerche per individuare il nuovo indirizzo; il deposito presso la segreteria è ammissibile solo dopo esito negativo di tali ricerche
  • La Corte di cassazione può accedere al fascicolo d'ufficio (art.369 c.p.c.) per verificare fatti processuali rilevanti quando il ricorso denuncia errori in procedendo; in tali casi non si richiedono gli stessi dettagli richiesti per gli atti del fascicolo di parte
  • Quando l'omissione procedurale ha impedito alla parte di presentare documenti o far valere prove decisive in appello, la cassazione tende a cassare e rinviare per un nuovo esame, salvo che la questione riguardi solo diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto
  • Per evitare vizi di notifica, il difensore dovrebbe documentare la comunicazione delle variazioni di sede (es. all'Ordine) e la parte notificante dovrebbe annotare le ricerche effettuate prima dell'uso della segreteria quale luogo di notifica

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