Cassazione Civile, Sentenza n. 1318/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
il ricorso articolava due censure: (1) impugnava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale per crediti esattoriali, sostenendo che tali debiti fossero estranei ai bisogni della famiglia e dunque il sequestro ipotecario illegittimo; (2) denunciava omesso esame di un fatto decisivo (la prova documentale della costituzione e trascrizione del fondo in data 8-3-2005 e l'allontanamento del bene dalla famiglia, che riceveva solo un assegno di mantenimento), lamentando che la CTR non avesse esplicitato il ragionamento logico-giuridico che avrebbe escluso l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari
La decisione
la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato e confermato il consolidato principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria per riscossione coattiva (D.P.R. 602/1973, art. 77) è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia ovvero se il titolare del credito ignorava l'estraneità del debito ai bisogni familiari; viceversa l'iscrizione è illegittima se il creditore conosceva l'estraneità. Ha inoltre ricordato che l'onere della prova dell'impignorabilità grava sul debitore opponente, il quale deve dimostrare non solo la regolare costituzione e opponibilità del fondo ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità: alla luce della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis), in cassazione è ammissibile solo il vizio per omesso esame di un fatto storico decisivo, indicato con precisione nel ricorso; il ricorrente non ha indicato un fatto storico omesso ma si è limitato a criticare la motivazione, configurando una sindacazione di merito non consentita. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (importo liquidato in dispositivo) e all'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 170 cod. civ.
stabilisce le condizioni di impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale; la Corte ricorda che l'esecuzione è vietata per crediti estranei ai bisogni della famiglia salvo determinati presupposti
D.P.R. 602/1973, art. 77
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
norma che disciplina l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva delle imposte; la giurisprudenza consente l'iscrizione anche sui beni del fondo se il debito è strumentale ai bisogni familiari o se il creditore ignorava l'estraneità
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma, il ricorso per cassazione può censurare la motivazione della sentenza di merito solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più ammissibili censure generiche di insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 615 cod. proc. civ.
disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte ricorda che chi propone opposizione deve provare la costituzione e opponibilità del fondo e che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia
d.l. n. 83/2012, art. 54 comma 3 conv. L. 134/2012
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012 conv. con modif. dalla L. n. 134/2012
disposizione che ha resa applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.; la Corte la invoca per affermare l'ammissibilità limitata delle censure sulla motivazione
art. 111, comma 6 Cost. e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 111, comma 6 Cost.; art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamati per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione: mancanza, apparente, manifesta contraddittorietà o incomprensibilità sono le ipotesi di nullità; al di fuori di esse resta il rimedio dell'omesso esame del fatto storico decisivo
artt. 366 comma 1 n. 6 e 369 comma 2 n. 4 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
norme procedurali richiamate per l'onere di specificazione, nel ricorso, del fatto storico omesso e della prova testuale o extratestuale dalla quale risulti
L. 228/2012, art. 1 comma 17 e DPR 115/2002 art. 13 comma 1-quater
art. 1, comma 17 L. n. 228/2012; art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002
disposizioni relative all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata; la Corte dà atto della sussistenza degli elementi processuali per il versamento
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria per crediti tributari su beni del fondo patrimoniale è legittima se il debito è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ignorava l'estraneità del debito; è illegittima se il creditore conosceva l'estraneità
- L'onere della prova dell'impignorabilità grava sul debitore opponente: deve provare la costituzione e opponibilità del fondo e che il fatto generatore del debito sia estraneo ai bisogni familiari
- La rilevanza del credito non dipende dall'anteriorità o posteriorità rispetto alla costituzione del fondo: anche crediti anteriori possono essere inopponibili se estranei, salvo azioni revocatorie del creditore
- Per i debiti tributari occorre valutare il rapporto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia; anche debiti d'impresa o professionali possono ritenersi strumentali se destinati a soddisfare esigenze familiari o potenziare la capacità lavorativa
- In cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non si può chiedere la revisione delle valutazioni di merito sulla motivazione: occorre indicare puntualmente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, come e quando è stato discusso e la sua decisività
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