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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1314/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando gli avvisi di accertamento (14 avvisi per gli anni 2006-2009) emessi dall'Ufficio di Treviso, basati sull'applicazione della disciplina delle "società di comodo" (art. 30 L. 23/12/1994 n. 724). I ricorrenti contestavano, in particolare, la carenza di motivazione degli avvisi (mancata esposizione del "test di operatività" e dei calcoli) e l'erroneità del ricalcolo operato dall'Ufficio; durante il giudizio parte delle controversie è stata definita con adesione/definizione agevolata ("rottamazione"/condono) e sono state proposte istanze di estinzione parziale del giudizio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per le controversie definite mediante le procedure di definizione agevolata (art. 3 e art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018) nei limiti indicati in motivazione, e ha rigettato il ricorso di Spinnaker nella parte residuale non oggetto di condono (principalmente questioni relative a crediti IVA per gli anni 2006-2009). Ha compensato interamente le spese di lite tra la società e l'Agenzia, ma ha disposto che le spese relative alle posizioni estinte rimangono a carico della parte che le ha anticipate; ha altresì rilevato l'assenza dei presupposti per il pagamento del "doppio contributo unificato" rispetto ai carichi definiti, essendo il condono intervenuto dopo la proposizione dei ricorsi

Norme richiamate

  • Legge 23/12/1994 n. 724, art. 30

    art. 30 I. 23/12/1994 n. 724

    Disciplina le cd. "società di comodo" e i criteri per il "test di operatività"; la Corte riconosce che l'Ufficio ha agito sulla base di tale normativa per ritenere la società non operativa

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 42

    art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Stabilisce i contenuti minimi dell'avviso di accertamento; la Corte ritiene che gli avvisi impugnati contengano elementi essenziali (imponibili, aliquote, imposte liquidate) tali da assolvere all'obbligo di motivazione

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    art. 7 I. n. 212 del 2000

    Prinicipio della motivazione e del diritto di conoscenza dell'an et quantum della pretesa; la Corte ritiene soddisfatto il requisito in quanto il contribuente è stato posto in condizione di difendersi

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 62

    art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma citata in relazione al procedimento tributario; richiamata nella censura sulla motivazione e sulle regole processuali

  • D.L. 23/10/2018 n. 119, art. 3 e art. 6 (conv. L. 17/12/2018 n. 136)

    art. 3 e art. 6 del d.l. 23/10/2018 n. 119, conv. in L. 17/12/2018 n. 136

    Dispongono la definizione agevolata delle liti pendenti (cd. "rottamazione/condono"); la Corte ha dichiarato estinte le parti del giudizio che sono state oggetto di adesione alla definizione agevolata

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Riguarda il contributo unificato; la Corte ha rilevato che non è dovuto il cosiddetto "doppio contributo unificato" per le controversie estinte con condono intervenuto dopo la proposizione dei ricorsi

  • Codice di procedura civile, art. 335

    Principio del simultaneus processus: la conoscenza di più impugnazioni che riguardano la stessa sentenza comporta il loro trattamento congiunto; la Corte lo ha applicato per trattare insieme i ricorsi della società e dei soci

  • Codice di procedura civile, art. 360 (n. 3 e n. 5)

    art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

    Motivi di cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di legge e omesso esame di punto decisivo); la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, ricordando i limiti del sindacato di legittimità sul merito

Massime di principio

  • La definizione agevolata/"rottamazione" di carichi relativi a una società di persone estingue solo le posizioni oggetto di quella adesione: se i soci hanno definito separatamente i loro avvisi, gli effetti non si estendono automaticamente agli avvisi notificati alla società e viceversa
  • Quando parte della lite viene definita con adesione, il giudizio può risultare parzialmente estinto per cessazione della materia del contendere relativamente ai carichi definiti; le spese relative a quelle posizioni restano a carico di chi le ha anticipate
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto quando l'amministrazione pone il contribuente in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa (dati numerici essenziali, imponibili, aliquote, imposte liquidate) anche se non sempre sono riportati tutti i dettagli del calcolo operativo, purché il contribuente possa effettuare una specifica difesa
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito probatorio in termini di ricalcolo o rivalutazione dei fatti: le censurazioni che pongono rimedio a scelte di valutazione delle prove operano sul merito e sono, in genere, inammissibili in Cassazione
  • L'adesione dell'Agenzia alla richiesta di estinzione parziale presentata dai contribuenti può accelerare la declaratoria di cessazione della materia del contendere e ridurre le questioni residue sottoposte alla Cassazione
  • In tema di contributi processuali, se il condono interviene dopo la proposizione del ricorso non si applica il cd. "doppio contributo unificato"; occorre verificare sempre la tempistica della definizione in rapporto alla proposizione dell'impugnazione

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