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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1316/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un pignoramento presso terzi e la cartella di pagamento (n. 06820110376889406000). L'Agenzia deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 2504-bis c.c. in tema di effetti della fusione per incorporazione (contestando che il ruolo/cartella potessero rimanere intestati alla società incorporata, Chrysalis S.p.a., nonostante la fusione in Butterfly AM S.à.r.l.); (ii) illegittimità della decisione che aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale, con richiamo al d.p.r. n. 600/1973, art. 60, e al d.lgs. n. 69/2003 (attuativo di una direttiva UE); (iii) in subordine, che la notifica fosse comunque perfezionata per consegna a terzo e rifiuto, richiamando l'art. 138, comma 2, c.p.c. Equitalia esercitava censure sovrapponibili, sostenendo la validità della notifica secondo il regolamento postale e l'art. 138 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, compensando integralmente le spese tra le parti. La decisione è stata fondata sul rilievo del "giudicato esterno" costituito da pronuncia antecendente della Corte (ricorso n. 22978/2014 R.G., poi Cass. n. 27434/2021) che aveva già accertato l'invalidità della notifica della cartella: la notifica postale non si era perfezionata perché il plico non era stato consegnato al destinatario (fu restituito al mittente dopo il rifiuto da parte di un terzo), e quindi non poteva considerarsi eseguita secondo le regole del d.m. postale e dell'art. 60 d.p.r. 600/1973. Pur osservando che talune argomentazioni del giudice del gravame potevano essere errate, la Corte ha ritenuto corretto il risultato (annullamento degli atti impugnati) in ragione del precedente giudicato, e ha escluso l'obbligo di ulteriori versamenti a titolo di contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis cod. civ.

    Discussa dall'Agenzia con riferimento agli effetti della fusione per incorporazione (se comporti successione in universum ius o modificazione dell'identità giuridica). La Corte non ha accolto la riformulazione dell'Amministrazione ma ha deciso il caso in base al giudicato esterno; rimane il principio che la qualificazione degli effetti della fusione va valutata alla luce della disciplina codicistica e della giurisprudenza.

  • d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60

    d.p.r. n. 600/1973, art. 60, commi 1, 4 (lett. e, e-bis)

    Regola le modalità semplificate di notifica delle cartelle; la Corte ha richiamato che la notifica postale prevista non si perfeziona se il plico non è effettivamente consegnato al destinatario e viene invece restituito al mittente dopo rifiuto da parte di un terzo.

  • d.lgs. n. 69 del 2003

    d.lgs. n. 69/2003, artt. 1 e 4

    Norme di recepimento di direttive UE in materia di mutua assistenza per il recupero dei crediti; discussa dall'Amministrazione in ordine alla portata delle procedure internazionali rispetto alle notifiche interne. La Corte ha osservato che tali disposizioni non impediscono l'uso degli strumenti interni ma non hanno cambiato l'esito nel caso concreto.

  • art. 138 cod. proc. civ., comma 2

    art. 138, comma 2, cod. proc. civ.

    Prevede gli effetti della consegna ad altro soggetto e del rifiuto: la Corte ricorda che l'equiparazione del rifiuto alla notifica a mani proprie richiede l'identificazione certa che chi ha rifiutato sia il destinatario o una persona legittimata a ricevere; il rifiuto di un soggetto estraneo non può essere considerato notifica a mani proprie.

  • d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8 e d.m. 9 aprile 2001, artt. 32, 33, 39

    d.p.r. n. 655/1982, art. 8; d.m. 9 aprile 2001, artt. 32, 33, 39

    Regole del regolamento postale relative alla certificazione della consegna dei plichi raccomandati: l'attestazione di consegna dell'agente postale è condizione per ritenere perfezionata la notifica; in assenza di consegna al destinatario la notifica non si perfeziona anche se risulti un tentativo formale.

  • Direttive/Normativa UE citata

    direttiva UE del Consiglio (cit. nella sentenza), art. 13, c. 4; altri riferimenti a direttive europee richiamate dal d.lgs. 69/2003

    La Corte ha richiamato che alcune direttive consentono modalità semplificate di notifica, ma la conformità formale alla procedura UE non sopperisce all'assenza materiale della consegna al destinatario finale.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione è fondamentale aggiornare tempestivamente l'anagrafe fiscale e comunicare la nuova sede/identità alla PA: le notifiche rivolte alla società 'dismessa' possono risultare invalide se la residenza risultava già cambiata.
  • La notifica postale di cartelle esattoriali si perfeziona solo se il plico è effettivamente consegnato al destinatario e ciò è attestato dagli strumenti di servizio postale; la mera emissione o ritorno del plico non equivale a perfezionamento.
  • Il rifiuto della ricezione da parte di un terzo non può automaticamente essere equiparato al rifiuto del destinatario ai fini dell'art. 138 c.p.c.: occorre l'identificazione che chi ha rifiutato fosse il destinatario o una persona legittimata a ricevere per suo conto.
  • Prima di proporre nuovi gradi di impugnazione valutare sempre l'esistenza di un precedente giudicato sulla stessa controversia tra le stesse parti: un giudicato di Cassazione può rendere inammissibile il ricorso successivo.
  • Le norme UE e il relativo recepimento non sopperiscono all'assenza materiale della consegna dell'atto: gli aspetti sostanziali della notificazione (effettiva ricezione o prova della consegna) sono decisivi.

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