Cassazione Civile, Sentenza n. 1315/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un pignoramento presso terzi e la cartella di pagamento n. 06820110376889406000. L'Agenzia deduceva (i) che per effetto della fusione per incorporazione, ai sensi dell'art. 2504‑bis c.c., il debito rimaneva ascrivibile al soggetto risultante dalla fusione e quindi l'iscrizione a ruolo nei confronti della società incorporata (Chrysalis S.p.a.) era comunque valida se la notifica era stata eseguita alla società risultante dalla fusione (Butterfly); (ii) che la notifica della cartella a mezzo del servizio postale, eseguita dall'agente della riscossione, era valida e non preclusa dal d.lgs. n. 69/2003; (iii) in subordine, che la consegna del plico a terzo (società B.D.O.) che rifiutò la ricezione doveva essere considerata come rifiuto riconducibile al destinatario e quindi valida ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi, confermando il risultato finale favorevole alla contribuente ma sulla base di un motivo diverso: è intervenuto un giudicato esterno (sentenza della Corte di cassazione n. 27434/2021) relativo agli stessi atti, che aveva già accertato l'illegittimità delle notifiche. In particolare la Cassazione aveva ritenuto che (i) la prima notifica col rito degli irreperibili era illegittima perché la società si era già fusa e aveva comunicato nuova residenza estera; (ii) la seconda notifica postale non si era perfezionata perché il plico era stato consegnato a terzo che lo aveva rifiutato e quindi il plico era stato restituito al mittente senza essere materialmente consegnato al destinatario; inoltre la semplice firma dell'addetto postale non supplisce, salvo che la consegna sia effettiva al destinatario. Sulla base del richiamato giudicato esterno la sentenza di merito è stata ritenuta conforme a diritto e i ricorsi dichiarati non accolti; le spese di cassazione sono compensate e non è dovuto ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
L'Agenzia sosteneva che la modificazione normativa dell'art. 2504‑bis avrebbe reso la fusione un fenomeno di continuità soggettiva tale da non impedire l'iscrizione a ruolo nei confronti della società incorporata se la notifica è stata indirizzata al soggetto risultante dalla fusione; la Corte però non ha accolto la questione nel merito, avendo deciso il caso per intervenuto giudicato esterno
d.p.r. n. 600/1973, art. 60 (commi e lett.)
art. 60, c. 1, lett. e) e lett. e‑bis) e c. 4
L'art. 60 disciplina le modalità di notifica delle cartelle; la Corte ha rilevato che la notifica con rito degli irreperibili e la notifica postale devono rispettare i presupposti formali e sostanziali (residenza, reperibilità, perfezionamento della consegna). Nel caso la prima era illegittima perché la società aveva già cambiato residenza; la notificazione postale non si è perfezionata perché il plico non è stato consegnato al destinatario
d.lgs. n. 69/2003 (recepimento direttiva UE)
L'Agenzia sosteneva che le norme del d.lgs. 69/2003 non impedivano l'uso delle procedure interne di notifica e che la disciplina era riferita alla cooperazione tra Stati; la Corte ha rilevato la questione ma ha deciso il caso in ragione del giudicato esterno richiamato
La parte ricorrente invocava l'equiparazione del rifiuto del terzo alla notificazione a mani proprie del destinatario; la Corte e la giurisprudenza richiamata richiedono una identificazione certa dell'autore del rifiuto: il rifiuto di un soggetto non legittimato a ricevere non equivale alla notifica a mani proprie
Richiamato in relazione alla disciplina delle attestazioni del portalettere: la ricevuta del portalettere che attesti la consegna al destinatario è elemento idoneo a provare il perfezionamento della notifica postale; ma se il plico non è stato consegnato al destinatario, tale attestazione non supplisce
d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 33
Norme regolamentari richiamate in tema di procedure di notificazione postale e relativi adempimenti tecnici dell'operatore postale
Direttiva UE (cit.)
direttiva del Consiglio 15 febbraio 2011, n. 16 (richiamata nel testo)
La Corte osserva che la direttiva consente talune modalità di notifica transfrontaliere, ma nel caso concreto il ragionamento decisorio si è appoggiato sul giudicato già formato sulla correttezza delle notifiche
Massime di principio
- Verificare sempre l'effettiva esistenza e la residenza legale del soggetto destinatario al momento della notifica; la fusione per incorporazione può modificare la residenza e lo stato giuridico e ciò rileva ai fini della validità delle notifiche
- La notifica postale si perfeziona solo con la consegna effettiva del plico al destinatario o con gli effetti previsti dalla normativa postale (attestazione di consegna all'effettivo destinatario); la consegna a terzi non legittimati che rifiutano non equivale a notifica perfezionata
- Il rifiuto di ricezione da parte di un terzo non sostituisce automaticamente la sottoscrizione o la ricezione del destinatario; occorre identificare la persona che ha effettivamente rifiutato e la sua legittimazione a ricevere
- Prima di eseguire pignoramenti o altri atti esecutivi è fondamentale accertare la regolarità formale e sostanziale delle notifiche dell'atto presupposto (cartella/ruolo), altrimenti l'atto esecutivo è annullabile
- Quando esiste una pronunzia di giudicato (anche di altra causa ma sulla stessa questione e tra le stesse parti) essa può essere richiamata d'ufficio dal giudice e determinare la decisione del nuovo giudizio
- Le questioni di diritto societario (effetti della fusione) e quelle processuali (modalità di notifica) devono essere valutate entrambe: non basta sostenere la successione dei debiti senza provare la corretta notificazione agli atti nei confronti del soggetto risultante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1314/2022 del 18/01/2022
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1316/2022 del 18/01/2022
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1317/2022 del 18/01/2022
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1318/2022 del 18/01/2022
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1319/2022 del 18/01/2022
- Sentenza civile · 18 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 1320/2022 del 18/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →