Cassazione Civile, Ordinanza n. 09476/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da un complesso preliminare di compravendita di un fabbricato industriale, stipulato nel 1982 tra la società poi divenuta ricorrente e altri soggetti, nel quale era inserita una clausola collegata all’assunzione di 15 lavoratori già dipendenti della cedente e all’impegno a mantenerli in servizio per tre anni. I lavoratori intervennero nel giudizio originario deducendo di aver subito un danno perché, dopo una breve cassa integrazione, furono licenziati dalla società cessionaria, e chiesero il risarcimento del pregiudizio patrimoniale pari alle retribuzioni e al TFR che avrebbero percepito se il rapporto fosse proseguito per il triennio pattuito. La Corte d’appello aveva confermato la condanna della società al risarcimento. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 1457 c.c., sostenendo che il termine per la stipula del definitivo non fosse essenziale e che la Corte territoriale avesse desunto tale essenzialità in modo erroneo, trascurando il comportamento successivo delle parti e altri fatti/documenti; 2) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., oltre agli artt. 1453 e 1457 c.c., per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, nonché per acritico recepimento della CTU; 3) violazione degli artt. 1411, 1453 e 2112 c.c. e dell’art. 6 L. 604/1966, sostenendo in via subordinata che il risarcimento non poteva estendersi oltre la data di efficacia dei licenziamenti non impugnati e che, in presenza di cessione d’azienda, la mancata impugnazione dei licenziamenti avrebbe precluso ogni pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per commistione di censure eterogenee (violazione di legge, vizio motivazionale e apparente motivazione) e per mancata specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, in parte per gli stessi difetti di specificità e in parte perché la motivazione della sentenza impugnata era ampia e non apparente; ha infine ritenuto inammissibile o infondato il terzo motivo, osservando che la ricorrente introduceva tardivamente la prospettazione della cessione d’azienda ex art. 2112 c.c., mai coltivata nei gradi di merito, e che comunque la decisione di merito aveva correttamente inquadrato la domanda come azione di risarcimento da inadempimento contrattuale comune, distinta dalla tutela contro il licenziamento illegittimo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei confronti dei controricorrenti costituiti, mentre nulla è stato disposto per gli altri intimati.
Norme richiamate
Per interpretare il contratto occorre valutare anche il comportamento successivo delle parti; la ricorrente lo invocava per sostenere l’erroneità dell’interpretazione del preliminare, ma la Corte ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo promiscuo e comunque non specifico.
Richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento; la Corte di merito aveva ritenuto sussistente un grave inadempimento della parte promittente/committente, ma la Cassazione ha deciso la questione soprattutto sul piano dell’ammissibilità e della non pertinenza della diversa prospettazione proposta in ricorso.
Invocato dalla ricorrente sul carattere essenziale del termine per la stipula del definitivo; la Corte ha rilevato che il motivo non indicava puntualmente quale errore di diritto fosse stato commesso nell’interpretazione del contratto.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’assunto relativo a finanziamenti e prova di alcuni fatti; la Corte ha ritenuto la censura non specificamente articolata.
art. 111 Cost.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, osservando che la motivazione della sentenza d’appello era diffusa e analitica.
Invocato per asserita nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità poiché la motivazione di merito era ampia e non solo apparente.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte ribadisce che non è consentita la commistione, nello stesso motivo, di censure eterogenee riferite a diversi vizi di legittimità, se non sono chiaramente separati i profili di diritto da quelli fattuali.
Richiamato per la preclusione al vizio di cui all’art. 360, n. 5, nei casi previsti dalla norma; la Corte osserva che la ricorrente tentava di eludere tale preclusione, ma la censura restava comunque inammissibile.
La ricorrente lo invocava per sostenere che, in caso di cessione d’azienda, la mancata impugnazione dei licenziamenti precludesse ogni pretesa; la Corte ha ritenuto la questione tardiva e comunque estranea al thema decidendum, poiché la domanda era stata decisa come responsabilità contrattuale da inadempimento del preliminare.
Richiamato per la decadenza dall’impugnazione del licenziamento; la Corte ha ritenuto non pertinenti i principi sul licenziamento illegittimo, perché la pretesa dei lavoratori non era fondata su quella tutela speciale ma su responsabilità contrattuale comune.
Richiamato in relazione al contratto a favore di terzo; la Corte ha osservato che la domanda dei lavoratori era stata ricondotta nei gradi di merito a un assetto negoziale riconducibile alla stipulazione a favore di terzi, ma il ricorso non scalfiva la ratio della decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee, riferite contemporaneamente a violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di omesso esame di fatti decisivi, senza consentire una chiara sussunzione delle doglianze nei diversi vizi dedotti.
- Quando si censura l’interpretazione di un contratto, occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici legali sarebbero stati violati; non basta contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi; non sussiste se la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo diffuso e analitico, anche se non condiviso dalla parte.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente oggetto di discussione tra le parti e che sia specificamente indicato il come e il quando della sua deduzione processuale.
- La prospettazione di una nuova qualificazione giuridica della fattispecie, se non coltivata nei gradi di merito e se estranea al thema decidendum, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La decadenza dall’impugnazione del licenziamento e la disciplina speciale della tutela contro il recesso illegittimo non si applicano quando la domanda azionata abbia autonoma natura contrattuale e miri al risarcimento del danno da inadempimento di obblighi negoziali diversi dalla legittimità del licenziamento.
- In presenza di obbligazioni contrattuali assunte a favore di terzi, il risarcimento può essere riconosciuto per il danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo assunto, indipendentemente dalla successiva vicenda dei rapporti di lavoro, se la pretesa non è fondata sulla tutela speciale contro il licenziamento illegittimo.
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