Cassazione Civile, Ordinanza n. 32236/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento del 29/12/2015, emesso dalla società concessionaria per il versamento di contributi di bonifica relativi all'anno 2014 in favore del consorzio di bonifica, e poi una successiva ingiunzione di pagamento del 17/06/2016. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata: la CTR aveva ritenuto che, non essendo stato impugnato tempestivamente l'avviso prodromico, l'ingiunzione avesse natura di mera intimazione esecutiva e potesse essere contestata solo per vizi propri, con preclusione di ogni eccezione di merito. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 7 l. n. 212/2000, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 2 e 3 r.d. n. 639/1910, sostenendo che l'avviso di pagamento non era autonomamente impugnabile come atto tipico, era privo di adeguata motivazione e delle indicazioni di legge, e comunque la sua mancata opposizione non precludeva la contestazione nel merito della pretesa fiscale proposta avverso l'ingiunzione, primo atto esecutivo e titolo della riscossione coattiva.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di contributi di bonifica, l'avviso di pagamento è un atto atipico a impugnazione facoltativa e la sua mancata impugnazione non determina il consolidamento della pretesa né preclude la successiva contestazione del merito dell'imposizione avverso l'atto successivo di riscossione. Per tale ragione ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibili le eccezioni di merito, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'atto di pagamento in materia di contributi di bonifica non è stato trattato come atto tipico automaticamente preclusivo; la mancata impugnazione non impedisce di contestare la pretesa in sede successiva contro l'atto esecutivo.
Richiamato quale parametro di motivazione degli atti tributari, in relazione alla doglianza che l'avviso fosse privo degli elementi richiesti dalla legge.
Richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso di pagamento.
artt. 2 e 3 r.d. n. 639/1910
Richiamati in relazione alla disciplina dell'ingiunzione di pagamento e della riscossione coattiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'avviso di pagamento ha natura di atto atipico a impugnazione facoltativa e la sua mancata opposizione non determina, di per sé, il consolidamento definitivo della pretesa tributaria.
- Quando l'atto prodromico non è un atto tipico autonomamente preclusivo, la successiva ingiunzione di pagamento può essere contestata anche nel merito, non solo per vizi propri dell'atto esecutivo.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibili le censure sostanziali solo perché non è stato impugnato un avviso di pagamento atipico, dovendo verificare la reale natura dell'atto e gli effetti preclusivi che la legge effettivamente gli attribuisce.
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