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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33041/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima di immobili di proprietà degli attori, occupati in forza di decreto di occupazione d'urgenza nell'ambito di lavori infrastrutturali. In un primo giudizio il tribunale aveva declinato la competenza sulla domanda indennitaria con sentenza parziale; il giudizio era poi proseguito per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, definito con condanna della società ferroviaria. Successivamente la parte proprietaria ha introdotto un nuovo ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere l'indennità di occupazione legittima. La corte d'appello ha dichiarato estinto il precedente giudizio per mancata riassunzione nei termini dopo la declinatoria di competenza e ha rigettato la nuova domanda per prescrizione decennale, ritenendo che la notifica dell'atto introduttivo del 2001 avesse prodotto solo un effetto interruttivo istantaneo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2945, 2943 e 310 c.c. e 279 c.p.c., sostenendo che la sentenza parziale del 2005 avesse sospeso la prescrizione fino al suo passaggio in giudicato e che il nuovo termine dovesse decorrere da luglio 2006; 2) violazione degli artt. 50, 327, 340 c.p.c. e 2943-2945 c.c., contestando la declaratoria di estinzione e l'uso dell'art. 50 c.p.c. in un contesto in cui la domanda era stata nuovamente proposta; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, lamentando che il valore della causa fosse stato erratamente parametrato al valore dei terreni anziché alla somma domandata a titolo di indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, chiarendo che il termine di 30 giorni invocato dalla resistente non si applica al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio ex d.lgs. 150/2011, essendo invece operanti i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. o, in difetto, l'art. 327 c.p.c. Nel merito, ha respinto i primi due motivi, affermando che quando un giudizio interrotto da una pronuncia declinatoria di competenza non viene riassunto nei termini, il processo si estingue e la notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio produce solo effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, non anche l'effetto sospensivo fino al giudicato previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo sulle spese, perché non specificava le singole voci tariffarie asseritamente violate e i relativi conteggi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese dei controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma utilizzata per l'introduzione del giudizio sommario volto alla liquidazione dell'indennità

  • art. 50 c.p.c.

    il termine di riassunzione decorre anche se il giudice non lo fissa espressamente; la mancata riassunzione determina estinzione del processo

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato dalla resistente per sostenere la tardività dell'impugnazione, ma la Corte esclude che regoli il ricorso per cassazione

  • art. 702-quater c.p.c.

    la Corte afferma che riguarda solo l'appello avverso l'ordinanza di primo grado nel procedimento sommario, non il ricorso per cassazione

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    individua il rito applicabile al giudizio definito dall'ordinanza impugnata

  • art. 325 c.p.c.

    in assenza di diversa previsione, il termine per ricorrere in cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione

  • art. 326 c.p.c.

    concorre a fissare il termine breve di ricorso per cassazione

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione della decisione, opera il termine lungo di sei mesi dal deposito

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale interrompe la prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    l'instaurazione del giudizio sospende la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo, ma tale effetto non opera se il processo si estingue per mancata tempestiva riassunzione

  • art. 2945 c.c.

    non è applicabile nella fattispecie, perché l'estinzione del processo seguito a declinatoria di competenza ricade nell'ambito del secondo comma secondo la Corte

  • art. 279 c.p.c.

    la sentenza parziale che decide una questione preliminare di merito senza definire il giudizio non esaurisce il processo ai fini dell'effetto sospensivo della prescrizione

  • art. 310 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla permanenza degli effetti del giudizio estinto

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle spese e sui termini, ma non ritenuto decisivo

  • art. 360 c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • d.m. n. 55/2014

    la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità rispetto alle voci tariffarie contestate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'azione giudiziale interrompe la prescrizione, ma l'effetto sospensivo fino al giudicato opera solo se il processo giunge regolarmente a definizione; se il giudizio si estingue per mancata tempestiva riassunzione dopo una pronuncia declinatoria di competenza, la prescrizione continua a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio.
  • La sentenza, anche quando pronunciata in forma parziale o su questioni preliminari di merito, può incidere sul regime della prescrizione, ma non impedisce che, in caso di successiva estinzione del processo, si perda l'effetto sospensivo previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c.
  • Nel caso di nuova proposizione della stessa domanda dopo l'estinzione del processo precedente, la verificazione dell'estinzione va valutata ai sensi dell'art. 50 c.p.c. e non può essere neutralizzata dal solo fatto che la domanda sia astrattamente riproponibile.
  • La censura in cassazione contro la liquidazione delle spese richiede una critica puntuale e specifica alle singole voci tariffarie e ai relativi conteggi: una contestazione generica sul valore della controversia non è sufficiente.
  • Per l'impugnazione in cassazione di un'ordinanza che definisce un giudizio disciplinato dal d.lgs. 150/2011 non si applica il termine breve di trenta giorni previsto per l'appello nel procedimento sommario, ma i termini ordinari del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di litePrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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