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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 19051 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, liquidata a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000. La società aveva ottenuto dai giudici tributari l'annullamento della cartella, ritenendo omesse la comunicazione dell'esito della liquidazione e l'invito a fornire chiarimenti, nonché carente l'indicazione del responsabile del procedimento. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con cinque motivi, sostenendo che tali adempimenti non fossero necessari nelle circostanze accertate e che l'omessa indicazione del responsabile non determinasse la nullità della cartella, essendo il ruolo anteriore al 1° giugno 2008.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quinto motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto. Ha stabilito che la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 è dovuta quando dai controlli emerge un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta, non semplicemente perché vi siano incertezze sul contenuto della cartella. Ha inoltre chiarito che l'invito previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente presuppone incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non mere incongruenze della cartella. Infine, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella riferita a un ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta

    La comunicazione dell'esito della liquidazione è collegata all'emersione di un risultato diverso dalla dichiarazione o di una maggiore imposta; non è richiesta soltanto perché sussistano generiche incertezze sul contenuto della cartella.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    L'invito al contribuente a fornire chiarimenti o documenti è obbligatorio quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non quando le incertezze riguardano esclusivamente la redazione o il contenuto della cartella di pagamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a)

    La questione relativa alle indicazioni della cartella è stata ricondotta dalla Corte a un possibile vizio di motivazione dell'atto, distinto dai presupposti per la comunicazione dell'esito del controllo e per l'invito a fornire chiarimenti.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La sanzione della nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; non si applica ai ruoli anteriori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La disciplina della cartella di pagamento deve essere coordinata con la data di consegna del ruolo, rilevante per stabilire se l'omessa indicazione del responsabile del procedimento determini nullità.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72

    Consente il patrocinio facoltativo dell'Agenzia delle entrate da parte dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità di una procura specifica per il singolo giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    La mancata partecipazione del concessionario della riscossione al grado successivo non impedisce la prosecuzione del giudizio quando la controversia riguarda esclusivamente l'esistenza dell'obbligazione tributaria e la causa nei confronti del concessionario è scindibile.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione dell'esito è necessaria quando il controllo produce un risultato diverso da quello dichiarato o determina una maggiore imposta; non basta allegare generiche difficoltà interpretative relative alla cartella.
  • L'invito preventivo a fornire chiarimenti previsto dallo Statuto del contribuente riguarda le incertezze sostanziali presenti nella dichiarazione, non le eventuali incongruenze, errori descrittivi o differenze numeriche della cartella, che devono essere contestate come vizi propri dell'atto.
  • L'eventuale carenza di motivazione della cartella deve essere dedotta autonomamente e non può essere utilizzata per sostenere automaticamente l'obbligo di comunicazione dell'esito o di invito al contraddittorio.
  • Per valutare la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008 tale omissione, secondo la pronuncia, non determina nullità.
  • Nel giudizio tributario, quando si discute soltanto dell'esistenza o dell'ammontare del debito d'imposta, la controversia nei confronti dell'amministrazione finanziaria e quella nei confronti del concessionario della riscossione possono essere scindibili; il concessionario non deve necessariamente essere coinvolto nei gradi successivi.

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