Cassazione Civile, Ordinanza n. 22587/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti della Scuola per l’Europa di Parma avevano convenuto la scuola chiedendo: 1) la corresponsione di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, sostenendo che la scuola avesse illegittimamente applicato la tabella A del d.i. n. 138 del 2010; 2) l’illegittimità della decurtazione del 25% del trattamento economico deliberata dal Consiglio di amministrazione; 3) il riconoscimento del lavoro straordinario svolto. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva riformato in parte la decisione, ma aveva confermato le statuizioni favorevoli ai lavoratori salvo che per una parte del petitum relativa allo straordinario. La scuola ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 1, commi 7 e 11, l. n. 115 del 2009, assumendo che la legge non avesse efficacia immediata e che la quantificazione spettasse al Consiglio di amministrazione nei limiti del regolamento attuativo; e violazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c., sostenendo che la riduzione del 25% fosse legittima perché allineata alla riduzione già intervenuta nelle Scuole europee, circostanza che sarebbe stata allegata e non specificamente contestata. La ricorrente richiamava anche la sopravvenuta l. n. 234 del 2021, che ha introdotto il comma 7-bis nell’art. 1 della l. n. 115 del 2009, per sostenere l’adeguamento automatico delle diminuzioni retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina speciale della legge istitutiva della Scuola per l’Europa di Parma imponga, per il personale collocato presso la scuola, una retribuzione equiparata a quella delle Scuole europee di tipo I, senza possibilità per il regolamento secondario o per il Consiglio di amministrazione di prevedere un trattamento inferiore. Ha inoltre affermato che, in giudizio, spettava alla scuola debitore provare che la riduzione del 25% fosse stata effettivamente adottata per mantenere l’equiparazione con il parametro delle Scuole europee e che tale presupposto fosse realmente ricorrente; tale prova, secondo gli accertamenti di merito non sindacabili in cassazione, non era stata fornita. La Corte ha altresì rilevato che il tema del principio di non contestazione era in parte nuovo e comunque non decisivo, e che la norma sopravvenuta del 2021 non valeva a mutare l’esito, perché richiede pur sempre che la diminuzione delle retribuzioni nelle Scuole europee di tipo I costituisca il parametro di riferimento e che sia provato il presupposto dell’adeguamento. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 11, legge n. 115 del 2009
"Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell’incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I"
La disposizione fonda direttamente il diritto del personale della Scuola per l’Europa di Parma a una retribuzione equiparata a quella delle Scuole europee di tipo I per la durata dell’incarico, senza che possa essere fissato un compenso inferiore in base alla normativa secondaria.
art. 1, commi 7 e 11, legge n. 115 del 2009
Il comma 7 attribuisce alla fonte regolamentare il compito di concretizzare la quantificazione economica, ma entro il limite della equiparazione stabilita dal comma 11; il regolamento non può derogare alla previsione primaria.
art. 6, d.i. n. 138 del 2010
La determinazione concreta delle retribuzioni da parte del Consiglio di amministrazione deve avvenire mediante equiparazione alle retribuzioni delle Scuole europee, entro il limite massimo della Tabella A.
art. 1, comma 7-bis, legge n. 115 del 2009
L’automaticità dell’adeguamento delle diminuzioni retributive opera solo avendo come parametro le retribuzioni spettanti al personale delle Scuole europee di tipo I e richiede la prova del presupposto applicativo.
Il richiamo al principio di non contestazione non è stato ritenuto decisivo, anche perché la relativa doglianza risultava nuova e comunque il giudice di merito aveva accertato la contestazione della ricostruzione avversaria.
È richiamato con riferimento al contenuto del ricorso introduttivo dei lavoratori e alla contestazione della tesi della scuola.
È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla dedotta mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
La Corte rinvia alla motivazione di precedenti decisioni di legittimità già risolutive delle questioni.
È richiamato in via generale nel passaggio sul riparto dell’onere probatorio in tema di eccezione di inadempimento.
Pur non menzionato espressamente nel corpo del motivo, il ragionamento della Corte sul riparto dell’onere della prova è costruito secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito.
art. 1, comma 766, lett. a), legge n. 234 del 2021
Ha introdotto il comma 7-bis nell’art. 1 della legge n. 115 del 2009, ma la sopravvenienza non incide sull’esito perché resta necessario accertare il presupposto dell’adeguamento al parametro delle Scuole europee di tipo I.
art. 17, comma 3, legge n. 400 del 1988
È richiamato come base procedurale per l’adozione del decreto regolamentare attuativo.
Massime di principio
- Quando una legge speciale prevede per il personale una retribuzione equiparata a quella di un diverso modello organizzativo di riferimento, la disciplina secondaria e gli organi interni possono solo concretizzare il parametro legale, non introdurre un trattamento economico inferiore o svincolato da esso.
- In presenza di una pretesa di inadempimento o di inesatto adempimento relativa al trattamento economico dovuto, il creditore deve allegare il titolo e la scadenza del diritto, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo o l’esatto adempimento; se il debitore invoca una riduzione del compenso, deve dimostrare il presupposto che la rende legittima.
- Il principio di non contestazione non opera in modo automatico quando la relativa deduzione è nuova in cassazione e, comunque, il giudice di merito abbia accertato la contestazione della circostanza rilevante.
- La sopravvenienza normativa che rende automatico l’adeguamento delle retribuzioni a un parametro esterno non esonera dalla prova del presupposto fattuale richiesto dalla legge, cioè dell’effettiva variazione del parametro di riferimento.
- La Cassazione, ove la questione sia già stata risolta da precedenti conformi, può richiamarne la motivazione e rigettare il ricorso quando la censura si risolva in una diversa lettura della disciplina speciale senza denunciare un reale errore di diritto.
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