Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09102/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società titolare di marchi nei confronti di più società ritenute responsabili di utilizzo illegittimo e non autorizzato di bombole recanti i marchi altrui, oltre che di atti di concorrenza sleale, con richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione e ricondizionamento di bombole, dalla riduzione dei ricavi e dallo sviamento della clientela. In primo grado fu riconosciuto solo un danno limitato per l’acquisto di nuovi recipienti e il ricondizionamento di vecchi bidoni, con condanna di una sola convenuta. In appello la società condannata dedusse: la nullità del giudizio per asserita estinzione ex art. 75 c.p.p., sostenendo che la pretesa civile fosse identica a quella fatta valere in sede penale con costituzione di parte civile contro il legale rappresentante della società; l’insussistenza della prova della responsabilità e del danno, non potendosi liquidare equitativamente un pregiudizio non provato; l’erronea mancata compensazione delle spese. La controparte resistette e propose appello incidentale. La Corte d’appello rigettò l’appello principale e anche quello incidentale. In cassazione la società soccombente articolò tre motivi: violazione degli artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.c. per mancata declaratoria di estinzione/renuncia implicita; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e vizio motivazionale per la liquidazione equitativa del danno e l’asserita carenza di prova; violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata integrale compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’effetto impeditivo/estensivo connesso alla costituzione di parte civile nel processo penale presuppone identità soggettiva, oltre che di petitum e causa petendi, tra i due giudizi; nel caso concreto mancava tale identità, poiché l’azione penale era rivolta contro il legale rappresentante persona fisica mentre quella civile era proposta contro la società, soggetto autonomo e distinto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto, in realtà, a sollecitare un riesame del merito probatorio e comunque non fondato su un vero omesso esame di fatto storico decisivo; ha inoltre ritenuto congrua e intelligibile la motivazione della Corte d’appello sulla prova e sulla quantificazione equitativa del danno. Ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la ripartizione/compensazione delle spese per soccombenza reciproca rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti denunciati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    La disciplina sulla rinuncia implicita agli atti del giudizio civile opera per evitare giudizi paralleli suscettibili di dar luogo a giudicati interferenti; richiede identità di petitum, causa petendi e soggetti destinatari delle azioni.

  • art. 306 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una rinuncia/estinzione del giudizio civile, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita solo nel quadro di un danno accertato; la censura che mira a contestare il merito della valutazione probatoria è inammissibile in cassazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, ma non violato dalla Corte territoriale secondo la Cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una esatta proporzionalità tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto le vere violazioni di legge dalle censure che mirano a rivalutare il fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta perché il presupposto di estinzione del giudizio non ricorreva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una diversa lettura delle prove o della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.

  • art. 2600 c.c.

    Richiamato nella vicenda di merito quale base della domanda risarcitoria per concorrenza sleale, poi rigettata in appello incidentale.

  • art. 2958 c.c.

    Nel testo della sentenza appare come riferimento alla concorrenza sleale, ma la Corte di cassazione non vi fonda la propria decisione.

Massime di principio

  • L’effetto preclusivo o estintivo connesso alla costituzione di parte civile nel processo penale rispetto al giudizio civile richiede non solo identità di causa petendi e petitum, ma anche identità soggettiva tra i destinatari delle due azioni; la diversa soggettività del convenuto civile rispetto all’imputato esclude la paralisi del giudizio civile.
  • La società di persone è un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche e processuali; perciò la proposizione di un’azione contro il legale rappresentante in sede penale non equivale alla proposizione della stessa azione contro la società in sede civile.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone un danno già accertato nella sua esistenza; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla quantificazione in una richiesta di riesame del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mera critica alla persuasività della motivazione o la sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • La determinazione della misura della compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta a sindacato di legittimità, salvo violazioni specifiche di legge non ravvisate nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteConcorrenza sleale
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.