Cassazione Civile, Ordinanza n. 22819/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato nel 2011 un avviso di accertamento per Ires e Irap relativo all'anno d'imposta 2004 a un soggetto indicato come liquidatore di una società già cancellata dal registro delle imprese nel 2006. L'atto contestava l'utilizzo di operazioni inesistenti, tramite una fattura emessa nel 2004 per una cessione di beni verso un cliente greco risultato inesistente. Il destinatario aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo insussistente la legittimazione rappresentativa dell'ex liquidatore, poiché la società era già estinta. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 28 d.lgs. 175/2014, sostenendo che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione societaria dovesse applicarsi anche al caso; 2) violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, assumendo che il liquidatore rispondesse in proprio dei debiti fiscali e che gravasse su di lui l'onere di provare l'assenza di responsabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato la ricostruzione dell'Ufficio e ha affermato che, poiché la società era stata cancellata e quindi estinta nel 2006, l'ex liquidatore era privo di poteri rappresentativi quando nel 2011 ricevette la notifica dell'avviso e quando propose il ricorso. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché la disciplina non ha efficacia retroattiva e opera solo per cancellazioni richieste dopo la sua entrata in vigore. Ha inoltre escluso che si potesse mantenere in vita il giudizio sulla base dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, perché l'amministrazione non aveva notificato un apposito atto di responsabilità al liquidatore né allegato e dimostrato i presupposti della responsabilità ex lege. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario proposto dal soggetto privo di legittimazione processuale.
Norme richiamate
"Ferma restando l'estinzione della società"
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; dopo tale evento i liquidatori non conservano poteri rappresentativi dell'ente estinto.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"
La norma ha natura sostanziale e non retroattiva; si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi, non alle società già cancellate in precedenza.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La responsabilità del liquidatore per debiti tributari non pagati dalla società estinta non si presume, ma richiede un apposito avviso motivato che indichi la specifica fattispecie di responsabilità e la prova dei relativi presupposti.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'atto di accertamento diretto a far valere la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973 deve essere notificato secondo le forme previste per gli atti tributari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge dedotta nei due motivi di ricorso.
art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.
È il fondamento della cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proposto o proseguito.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, quando sia anteriore all'instaurazione del giudizio o alla notifica dell'atto impositivo, comporta l'estinzione dell'ente e la perdita del potere rappresentativo in capo all'ex liquidatore; ne deriva il difetto di legittimazione processuale del soggetto che agisca per la società estinta.
- L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore, perché incide sulla capacità della società cancellata e quindi ha contenuto sostanziale.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è una responsabilità civile propria ex lege e non una successione automatica nei debiti tributari della società; per farla valere occorre un atto motivato che individui specificamente la fattispecie e i suoi presupposti.
- Se l'atto impositivo è stato notificato alla società estinta in persona dell'ex liquidatore senza che sia stata formalmente contestata la responsabilità personale del liquidatore, il giudizio introdotto da quest'ultimo è inammissibile e la causa non può essere proseguita.
- Il difetto originario di capacità o legittimazione processuale del ricorrente è rilevabile d'ufficio e impone la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere validamente instaurato.
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