Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva ceduto, insieme ad altri comproprietari, un suolo edificatorio a una società edilizia per un corrispettivo dichiarato di 505.000 euro; l'Ufficio, in sede di controllo ai fini dell'imposta di registro, aveva rettificato il valore a 1.125.750 euro e, sulla base di tale rivalutazione, aveva ripreso a tassazione la quota di plusvalenza imputabile alla contribuente (pari a 1/6), con interessi e sanzioni. Nel corso del giudizio di primo grado l'amministrazione aveva rideterminato in autotutela la plusvalenza, ma la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, valorizzando anche l'annullamento dell'atto di rettifica emesso nei confronti di altro ufficio territoriale. In appello, la CTR ha riformato la decisione ritenendo non passato in giudicato quel precedente annullamento e affermando che, essendo l'accertamento della plusvalenza fondato sul valore di mercato stimato dall'amministrazione, spettasse alla contribuente dimostrare le ragioni del prezzo inferiore; la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'annullamento dell'atto presupposto e dell'asserita carenza motivazionale dell'avviso; 2) violazione degli artt. 67 e 68 d.P.R. 917/1986, 42 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la plusvalenza dovesse essere determinata solo sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto e che il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro non bastasse a invertire l'onere della prova; 3) erronea regolazione delle spese, che avrebbero dovuto essere compensate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare questioni di diritto o argomentazioni e perché la CTR aveva comunque preso in esame la sentenza della CTP di Campobasso, pur senza attribuirle gli effetti invocati dalla ricorrente. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo applicabile lo jus superveniens dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, norma di interpretazione autentica e retroattiva, che esclude la presunzione di un maggior corrispettivo basata soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Ne consegue che l'Ufficio non può fondare l'accertamento della plusvalenza sul solo dato del valore fiscale del bene, ma deve allegare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate per la natura della decisione, fondata sull'applicazione di uno jus superveniens.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico preciso e non può estendersi a questioni di diritto o a mere argomentazioni difensive.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per la disciplina della plusvalenza da cessione di immobili.
art. 68 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per i criteri di determinazione della plusvalenza imponibile.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio tributario.
Richiamato nei gradi di merito come preteso fondamento dell'opponibilità del giudicato formatosi nel diverso giudizio relativo all'altro comproprietario.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
"per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base de valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale"
È norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che la plusvalenza possa essere accertata induttivamente sulla sola base del valore fiscale del bene e impone ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è configurabile solo rispetto a fatti storici decisivi e non consente di censurare sotto tale veste questioni di diritto o semplici argomentazioni difensive.
- In materia di plusvalenze da cessione di immobili, il maggior corrispettivo non può essere presunto esclusivamente dal valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
- L'amministrazione finanziaria, per contestare il corrispettivo dichiarato in una cessione immobiliare, deve allegare elementi ulteriori rispetto al solo dato del valore fiscale del bene, idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante.
- La norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica retroattivamente anche ai rapporti pendenti e incide sul fondamento dell'accertamento della plusvalenza.
- Se l'accoglimento del ricorso dipende dall'applicazione di uno jus superveniens e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio.
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