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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20432/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva impugnato, con il rito speciale della L. n. 92/2012, il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla banca datrice di lavoro, fondato sull’addebito di avere consultato senza giustificazione il profilo di una cliente recentemente entrata nel consiglio di amministrazione dell’istituto. Nella fase sommaria il giudice aveva ritenuto provato l’accesso illecito, ma aveva escluso giusta causa e giustificato motivo soggettivo, applicando la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; in opposizione il Tribunale aveva confermato tale assetto e riconosciuto anche l’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto estinto il giudizio di opposizione per tardività della notificazione rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 52, L. n. 92/2012, reputando irrilevante che la notifica fosse stata autorizzata a rinnovo in udienza e che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 279, comma 2, nn. 3 e 4, e 324 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di rigetto dell’eccezione di improcedibilità/estinzione avesse natura di sentenza e fosse quindi coperto da giudicato interno in mancanza di riserva di gravame; 2) violazione degli artt. 334 e 340 c.p.c. e dell’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012, sostenendo che, essendo stata rigettata l’eccezione di estinzione con provvedimento non impugnato, fosse precluso il reclamo incidentale della banca; 3) violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c., lamentando il diniego della rimessione in termini malgrado l’allegata impossibilità tecnica di effettuare tempestivamente la notifica via PEC.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’ordinanza con cui il giudice dell’opposizione respinge l’eccezione di estinzione o improcedibilità non ha natura decisoria/sostanzialmente di sentenza, è revocabile e può essere superata in sede decisoria, sicché non produce giudicato e non richiede riserva di impugnazione; di conseguenza era ammissibile il reclamo incidentale della banca volto a far valere la tardività della notificazione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone un impedimento assoluto non imputabile, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non dedotto; inoltre le doglianze erano in sostanza meramente fattuali e non rispettavano gli oneri di specificità dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/2012

    commi 47 e sgg.; comma 52; comma 58

    disciplina il rito speciale di impugnazione del licenziamento; il termine di trenta giorni per la notifica del ricorso in opposizione è rilevante ai fini dell’estinzione del giudizio se non rispettato anche dopo rinnovo autorizzato.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    richiamato come base della tutela indennitaria applicata nella fase sommaria, in luogo della reintegrazione.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere il giudicato interno sul capo che aveva respinto l’eccezione di improcedibilità; la Corte esclude che quel provvedimento avesse efficacia decisoria idonea al giudicato.

  • art. 279, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per qualificare la natura decisoria della pronuncia; la Corte ribadisce che la qualificazione dipende dal contenuto sostanziale del provvedimento.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per il giudicato formale; escluso perché il provvedimento di rigetto dell’eccezione di estinzione non è sentenza.

  • art. 334 c.p.c.

    richiamato in tema di impugnazione incidentale; la Corte ammette la proponibilità del reclamo incidentale perché il precedente rigetto dell’eccezione non era decisorio.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 334 c.p.c. sul regime delle impugnazioni; non opera preclusione in assenza di sentenza decisoria.

  • art. 291, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per la cancellazione della causa dal ruolo a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone un impedimento assoluto e non imputabile; l’accertamento è riservato al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per evidenziare la carenza di specificità del ricorso, che non ha adeguatamente indicato i fatti posti a fondamento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come unico possibile vizio idoneo a censurare l’accertamento di merito sull’assenza di impedimento assoluto, ma non dedotto dal ricorrente.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il provvedimento che respinge l’eccezione di estinzione o improcedibilità del processo non ha, di regola, natura di sentenza né efficacia di giudicato: è un’ordinanza revocabile o comunque superabile in sede decisoria, e la sua mancata impugnazione immediata non richiede riserva di gravame.
  • La qualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanza va compiuta in base al suo contenuto sostanziale e all’effetto giuridico prodotto, non alla forma adottata dal giudice.
  • Nel rito speciale del lavoro ex L. n. 92/2012, il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso in opposizione può determinare l’estinzione del giudizio; l’eventuale rinnovo autorizzato della notifica deve rispettare il termine assegnato.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede un impedimento assoluto, non imputabile alla parte; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito e in cassazione non può essere rivisitata come mera questione fattuale se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto.
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si deduce un errore processuale o una causa non imputabile, occorre indicare puntualmente i fatti e gli atti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaDecadenza

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