Cassazione Civile, Ordinanza n. 10311/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un centro diagnostico per il pagamento di prestazioni specialistiche rese nel 2012 in regime di accreditamento provvisorio. L'azienda sanitaria locale ha proposto opposizione sostenendo che le somme richieste non fossero dovute, in particolare perché dal fatturato 2012 avrebbero dovuto essere decurtati sia l'importo relativo alla c.d. regressione tariffaria sia quello dello sconto previsto dalla normativa richiamata nel rapporto convenzionale. La corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo, per quanto qui rileva, che la disciplina sullo sconto di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 avesse natura temporanea e non fosse applicabile alle prestazioni rese dopo il 31 dicembre 2009, nonché che il richiamo contrattuale a tale disposizione fosse diretto solo a determinare il tetto massimo delle prestazioni erogabili e non anche a imporre lo sconto. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi, la violazione della medesima normativa statale e regionale, sostenendo: (1) che la disposizione sullo sconto dovesse trovare applicazione anche dopo il 2009 e non fosse superata dal tariffario regionale; (2) che la clausola del contratto di accreditamento dovesse essere interpretata nel senso di imporre lo sconto, alla luce del sistema di programmazione della spesa sanitaria, del richiamo negoziale alla disciplina e dei tavoli tecnici regionali che avrebbero previsto l'emissione di note di credito quale condizione per il saldo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a insistere sull'applicabilità e legittimità costituzionale della norma sullo sconto senza confrontarsi con la specifica affermazione della corte territoriale, fondata sulla natura temporanea della disciplina e sulla sua inapplicabilità alle prestazioni del 2012. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava a contestare l'interpretazione della clausola contrattuale effettuata dal giudice di merito, senza denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o vizi motivazionali specifici; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti indicati. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
La disciplina sullo sconto tariffario è stata interpretata come temporanea e non applicabile oltre il triennio 2007-2009; inoltre lo sconto opera sulla tariffa regionale entro il tetto massimo ministeriale.
art. 1, comma 170, L. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sulla tariffazione delle prestazioni sanitarie, senza specifica autonoma valutazione nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 8-sexies, d.lgs. 502/1992
Richiamato quale base normativa del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate.
D.G.R. Campania n. 1269/2009
Richiamata dalla ricorrente nel quadro della regolazione tariffaria regionale.
D.M. 22 luglio 1996
Indicato come tariffario ministeriale richiamato dalla disciplina e poi superato nel contesto normativo prospettato dalla ricorrente.
D.M. 12 settembre 2006
Indicato come nuovo tariffario ministeriale richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assetto successivo della tariffazione.
Richiamato come indice della volontà legislativa di superare la disciplina transitoria e introdurre l'adeguamento delle tariffe ai costi standard.
Richiamato per escludere che vi fosse stata proroga della vigenza della disciplina temporanea sullo sconto.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. 248/2007 nel quadro dell'argomentazione sulla mancata proroga.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. 112/2008 nel quadro dell'argomentazione sulla riforma tariffaria.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in astratto la tesi già respinta senza aggredire il preciso fondamento della decisione.
- La censura che investe l'interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile in cassazione solo se deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del testo contrattuale.
- Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta compiuta dal giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché l'altra parte reputi preferibile una diversa lettura.
- Una disciplina tariffaria sanitaria qualificata come temporanea non può essere applicata a prestazioni rese oltre il periodo di vigenza individuato dalla Corte, se il successivo assetto normativo manifesta la volontà di superare il regime transitorio.
- Nel sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, lo sconto previsto dalla normativa statale opera nei limiti della tariffa regionale fissata entro il massimale ministeriale; la verifica della sua applicabilità concreta dipende anche dal quadro temporale di vigenza della disciplina.
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