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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13811/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti in forma lieve, aggravata dalla nuova circostanza della non occasionalità della condotta introdotta dalla legge di conversione del cd. decreto Caivano. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge sul riconoscimento di tale aggravante, sostenendo che non ricorressero gli elementi per ritenere la condotta non occasionale; dall'altro, vizio di motivazione sul diniego della messa alla prova, ritenendo insufficiente il giudizio prognostico negativo formulato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua, oltre a essere conforme ai principi di legittimità sulla non occasionalità desumibile anche da elementi fattuali di reiterazione dell'attività illecita e dai precedenti specifici. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato e quindi inammissibile, poiché il diniego della messa alla prova è espressione di un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato sulla base delle modalità della condotta e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La non occasionalità della condotta integra l'aggravante introdotta dalla modifica normativa richiamata; essa può desumersi da elementi fattuali indicativi della reiterazione dell'attività illecita e da precedenti specifici.

  • art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123

    È la disposizione che ha introdotto la circostanza aggravante della non occasionalità della condotta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

  • L. 13 novembre 2023, n. 159

    Legge di conversione del cd. decreto Caivano, richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto l'aggravante della non occasionalità.

  • art. 133 c.p.

    I parametri dell'art. 133 c.p. sono richiamati per il giudizio prognostico sulla messa alla prova, in relazione a modalità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, esclude la sanzione pecuniaria; qui la sanzione è stata invece applicata.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la non occasionalità della condotta, quale elemento dell'aggravante introdotta dalla riforma del 2023, può essere desunta da indici fattuali concreti che rivelino una reiterazione dell'attività di cessione o detenzione ai fini di spaccio, non essendo necessario un accertamento fondato su dati formali o su una pluralità autonoma di episodi contestati.
  • I precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti possono costituire un significativo elemento rivelatore della non occasionalità della condotta, purché siano valorizzati unitamente al complesso delle modalità del fatto.
  • La valutazione di non occasionalità della condotta è concettualmente distinta dal giudizio sulla recidiva: la prima attiene al carattere non isolato del fatto illecito, la seconda alla maggiore capacità delinquenziale del soggetto.
  • Il diniego della messa alla prova è sindacabile in cassazione solo per illogicità o mancanza di motivazione, poiché si fonda su un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito circa la futura astensione dal reato e la capacità di reinserimento sociale, da compiersi alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • La riproposizione in cassazione di questioni già dedotte in appello e definite con motivazione congrua può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità o per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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