Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002. Con tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, invocando gli artt. 95 e 76 D.P.R. n. 115 del 2002, l'art. 27 Cost. e il principio di offensività, sostenendo l'erroneità del riconoscimento della responsabilità penale. La censura, tuttavia, non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e si limitava a reiterare le doglianze già proposte in appello contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non erano deducibili in sede di legittimità: essi riproducevano sostanzialmente le stesse censure già formulate in appello e motivate come infondate dalla Corte territoriale, senza un confronto critico specifico con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non ne esamina il merito, ma rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di specifico confronto con la motivazione di appello.
art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di violazione di legge; non viene sviluppata una valutazione autonoma della disposizione nel merito.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente insieme al principio di offensività per contestare la responsabilità penale; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile.
art. 581 c.p.p.
Richiamato quale parametro di specificità dei motivi di impugnazione: i motivi devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno della richiesta.
art. 591 c.p.p.
Richiamato in relazione alle cause di inammissibilità dell'impugnazione; la mancata specificità e il difetto di confronto con la sentenza impugnata determinano l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Presupposto della condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso, con applicazione delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con confronto puntuale con la motivazione della decisione di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni con cui il giudice di secondo grado le ha respinte.
- La generica deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge non è sufficiente quando non individua in modo specifico gli errori della sentenza impugnata.
- La reiterazione in cassazione di censure già esaminate e motivate in appello non assolve la funzione propria dell'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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