Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto alla rideterminazione della pena e al mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione al diniego della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare le censure già svolte in appello, senza una critica argomentata specifica rispetto alle ragioni poste a fondamento del diniego. Per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice/violazione stradale in relazione alla quale è stata applicata la pena poi rideterminata in appello
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata quale base per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello è inidonea a integrare una critica argomentata.
- La specificità dei motivi di impugnazione è requisito essenziale: il ricorso deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, altrimenti è inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a dedurre in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza misurarsi con le argomentazioni effettivamente poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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