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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due ipotesi di reato ex art. 95 del D.P.R. n. 115/2002. Ha dedotto, con due motivi, da un lato la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei reati contestati; dall'altro la violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il ricorrente non si fosse confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; ha quindi ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice alla base dei due reati contestati e della condanna confermata in appello.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    la modifica normativa non consente comunque alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto è stata esclusa correttamente dai giudici di merito.

  • art. 133, primo comma, cod. pen.

    i parametri relativi alle modalità della condotta, all'esiguità del danno e del pericolo costituiscono i criteri per valutare la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa apprezzamento delle emergenze di fatto, poiché la valutazione della prova appartiene al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto attraverso la mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole delle risultanze processuali, ma richiede una critica specifica dell'iter logico-giuridico seguito nella decisione impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non basta il solo dato della minima offensività.
  • La valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuta alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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