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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduceva le stesse doglianze già prospettate in appello e già motivate come infondate. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita erronea mancata derubricazione del fatto da incendio boschivo doloso a incendio colposo. Il ricorso, tuttavia, si limitava a reiterare censure già mosse in appello contro la sentenza di primo grado, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale, che aveva diffusamente escluso la riqualificazione del reato nella fattispecie colposa.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 423-bis c.p.

    individuano il titolo di reato contestato e confermato nei giudizi di merito, ossia l'incendio boschivo in concorso di persone nelle forme aggravate richiamate dalla decisione

  • art. 449 c.p.

    richiamato come fattispecie colposa invocata dal ricorrente per la derubricazione del delitto di incendio boschivo

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    la specificità dei motivi di impugnazione è requisito essenziale; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente identico, le doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • La generica deduzione di carenza o illogicità della motivazione non è sufficiente se non si indica in concreto perché la motivazione della sentenza impugnata sia errata o incongrua.
  • La richiesta di derubricazione del fatto a una fattispecie colposa deve misurarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza di merito che hanno escluso la qualificazione meno grave.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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