Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto tre profili: (1) violazione degli artt. 159 e 161-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il reato si sarebbe prescritto prima della decisione di secondo grado; (2) violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, per l'asserita errata valutazione del funzionamento dell'etilometro; (3) violazione dell'art. 186 cod. strada e vizio di motivazione, contestando in fatto e in diritto la ritenuta sussistenza dello stato di ebbrezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione, osservando che, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione, il termine non era spirato prima della sentenza di appello. Quanto alle ulteriori censure sull'etilometro e sullo stato di ebbrezza, la Corte ha rilevato che esse non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e riproducevano sostanzialmente i motivi già prospettati in appello, senza una critica argomentata specifica al decisum. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    commi 2 lett. c) e 2-sexies

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la Corte non la interpreta nel merito, ma la assume quale titolo del reato confermato nei gradi di merito.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte esclude che, nel caso concreto, il termine fosse decorso prima della sentenza di appello, tenendo conto delle sospensioni.

  • art. 161-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa insieme all'art. 159 c.p. nel motivo sulla prescrizione; non viene in concreto applicato poiché la censura è ritenuta infondata.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova relativa all'etilometro; la Corte non affronta il merito della censura perché ritenuta non specifica e non confrontata con la motivazione di appello.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per censurare la valutazione dell'attendibilità/risultanza probatoria dell'etilometro; la Corte ribadisce che il motivo è inammissibile perché meramente reiterativo.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato quale parametro di specificità del ricorso: l'atto di impugnazione deve indicare in modo specifico ragioni di diritto ed elementi di fatto a sostegno delle richieste.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per affermare che la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 186 cod. strada

    Richiamato quale disposizione sostanziale contestata dalla difesa in relazione alla sussistenza dello stato di ebbrezza.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già respinte in appello, senza critica argomentata del decisum, determina inammissibilità.
  • La funzione del ricorso è quella di critica argomentata del provvedimento: il motivo deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della doglianza, altrimenti il controllo di legittimità non può essere attivato.
  • La censura di prescrizione è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia correttamente computato i periodi di sospensione del termine estintivo e il termine non risulti decorso prima della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una contestazione che si limiti a lamentare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione senza misurarsi con gli specifici passaggi argomentativi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.