Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in forma lieve. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto al caso concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, osservando che la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era logica, coerente con gli esiti processuali e dunque insindacabile, e che la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica specifica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dell'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata, relativa alla detenzione di stupefacenti in lieve entità ai fini di spaccio.
art. 62-bis cod. pen.
le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro diniego, se sorretto da motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in cassazione.
art. 133 cod. pen.
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo se la pena è prossima al massimo edittale o comunque sopra la media, mentre per pene medie o vicine al minimo la scelta è sostanzialmente insindacabile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non manifestamente illogica e aderente alle emergenze processuali.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la sanzione sia contenuta in misura media o prossima al minimo edittale.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino solo a una diversa valutazione del merito sulla pena o sul riconoscimento delle attenuanti, ove la sentenza impugnata sia sorretta da adeguata motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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