Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttori)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita separata di una soffitta, situata all'ultimo piano di un edificio di proprietà dell'ente previdenziale, che i conduttori di un appartamento nello stesso stabile sostenevano essere da sempre asservita all'alloggio come bene accessorio. I conduttori, locatari dell'appartamento dal 1969, hanno chiesto: l'annullamento della compravendita della soffitta stipulata dall'ente in favore di altri acquirenti; in via conseguenziale, il trasferimento giudiziale del bene in loro favore, assumendo di aver esercitato o di poter esercitare la prelazione; in subordine, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell'ente, o comunque per l'evizione subita. Il giudice di primo grado rigettava le domande; in secondo grado la corte d'appello accoglieva solo la domanda subordinata risarcitoria, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale dell'ente per non avere trasferito anche la soffitta. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 38, 39 e 40 l. n. 392/1978 in tema di prelazione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto il vincolo pertinenziale; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo al regime delle pertinenze; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il danno da mancato esercizio della prelazione non sarebbe stato provato; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese. I resistenti hanno resistito al ricorso principale e proposto ricorso incidentale limitatamente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto il primo motivo inammissibile/infondato perché diretto a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto sulla sussistenza del vincolo pertinenziale, non censurabile in sede di legittimità, e comunque non specificamente articolato in termini di violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché anch'esso mirava a una rivalutazione fattuale e, inoltre, non indicava con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso. Ha respinto il terzo motivo perché la questione probatoria non era stata utilmente coltivata nei gradi di merito e la domanda risarcitoria era stata ricollegata, senza contestazioni specifiche, alla necessità di reperire un altro locale per custodire i beni. Il ricorso incidentale sulle spese è stato respinto perché la corte di merito aveva correttamente valorizzato la reciproca soccombenza e disposto compensazioni parziali. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e, per entrambe le parti ricorrenti, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 38, 39 e 40 L. n. 392/1978
Le norme sulla prelazione sono richiamate come parametro della censura, ma la Corte ribadisce che l'accertamento del vincolo pertinenziale è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una specifica violazione di legge adeguatamente dedotta.
La censura sulla prova del danno è respinta anche perché la questione non risulta tempestivamente e specificamente posta nei gradi di merito; la Corte valorizza inoltre la ricostruzione della domanda risarcitoria come collegata alla necessità di reperire altro locale per la custodia dei beni.
La regolazione delle spese è stata ritenuta corretta in presenza di reciproche e parziali soccombenze, con legittima compensazione parziale.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la norma o con la sua interpretazione; in difetto, la censura è inammissibile.
La doglianza di violazione o falsa applicazione di legge deve investire specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata, non una mera rivalutazione dei fatti.
La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico o dato extratestuale asseritamente trascurato; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva del fatto controverso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto: l'accertamento compiuto dal giudice di merito su circostanze come la pertinenzialità di un bene è sindacabile solo nei limiti tipici del giudizio di legittimità.
- La deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge richiede la puntuale individuazione delle affermazioni di diritto della sentenza impugnata che si assumono erronee, con argomentazione specifica sul contrasto con la norma o con l'interpretazione consolidata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico o il dato extratestuale trascurato, non essendo sufficiente lamentare genericamente una diversa lettura del materiale probatorio.
- La censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere proposta utilmente in cassazione se la questione sulla prova non è stata specificamente devoluta nei gradi di merito e se la sentenza impugnata ha comunque motivato sul collegamento tra danno allegato e pregiudizio concretamente patito.
- In tema di spese processuali, la compensazione parziale è legittima quando ricorrono reciproche e parziali soccombenze, e la valutazione del giudice di merito è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o dell'assoluta illogicità nei casi consentiti.
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