Cassazione Civile, Ordinanza n. 22675/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva contestato a un imprenditore individuale un maggior reddito imponibile, con conseguenti maggiori imposte Irpef, addizionali regionale e comunale, Irap e Iva. In appello la decisione di merito aveva accolto solo in parte le doglianze del contribuente: aveva escluso dalla ricostruzione del reddito alcuni prelevamenti e alcuni versamenti bancari, ritenendo, per i prelevamenti, che l'Amministrazione non avesse provato l'impiego delle somme per acquisti inerenti alla produzione del reddito, e, per taluni versamenti, che il contribuente avesse dimostrato la provenienza delle somme e la loro estraneità a operazioni imponibili. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le movimentazioni bancarie integrano una presunzione legale di ricavi e che l'onere di provare la irrilevanza fiscale delle operazioni grava sul contribuente, non sull'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia limitatamente al profilo dei prelevamenti bancari. Ha affermato che l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale relativa in favore dell'erario: i versamenti non giustificati costituiscono ricavi salvo prova contraria del contribuente; i prelevamenti hanno analogo rilievo presuntivo, per gli imprenditori, se il contribuente non indichi il beneficiario o non dimostri l'irrilevanza fiscale dell'operazione. Ne è conseguito che la CTR aveva erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'utilizzo dei prelevamenti per acquisti inerenti alla produzione del reddito. Quanto ai versamenti indicati specificamente nella sentenza di merito, la Corte ha invece rilevato che il giudice di appello aveva effettuato un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, avendo verificato la prova contraria fornita dal contribuente per ciascuna movimentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Configura una presunzione legale relativa in materia di accertamenti bancari: i dati delle movimentazioni possono fondare rettifiche e accertamenti se il contribuente non dimostra la loro irrilevanza fiscale o la loro già avvenuta considerazione nel reddito dichiarato; per i prelevamenti degli imprenditori vale la presunzione di ricavi salvo indicazione del beneficiario o prova contraria.
L'onere della prova della riferibilità o irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente, non sull'Amministrazione, nei limiti della presunzione legale prevista dalla norma fiscale.
Non si applicano ai dati bancari i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, poiché la disciplina fiscale configura una presunzione legale.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale disposizione che rinvia alla presunzione di cui all'art. 32 anche per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in tema di accertamenti bancari in materia IVA, quale norma che prevede analoga presunzione legale a favore dell'erario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni risultanti da conti correnti possono legittimare rettifiche fiscali sulla base di una presunzione legale relativa, senza bisogno dei requisiti delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
- La presunzione opera in favore dell'erario e sposta sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e specifica per ciascuna operazione, dimostrando la non imponibilità, la già avvenuta inclusione nel reddito, la tracciabilità in contabilità o l'indicazione del beneficiario.
- Il giudice di merito, una volta offerta la prova contraria, deve verificare rigorosamente la riferibilità di ogni singola movimentazione e dare conto in sentenza delle ragioni per cui la prova sia ritenuta idonea o insufficiente.
- Dopo gli arresti della Corte costituzionale, i prelevamenti bancari assumono rilievo presuntivo nei confronti degli imprenditori, mentre i versamenti costituiscono presunzione opponibile alla generalità dei contribuenti.
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