Cassazione Civile, Ordinanza n. 12718/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento relativa a contributi INPS richiesti per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. In primo grado la parte opponente aveva dedotto: prescrizione di parte dei crediti; insussistenza di alcune poste già oggetto di precedente cartella annullata; decadenza dell’ente per tardiva iscrizione a ruolo/notifica; e, in subordine, erroneità dei conteggi perché per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 sarebbe stato possibile regolarizzare la posizione pagando solo il 10% del dovuto. Il Tribunale aveva annullato la cartella solo per alcune voci, dichiarando inammissibile la doglianza sulla tardività della notifica e infondata quella sui conteggi. In appello, la parte opponente ha censurato soprattutto la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi e ha invocato l’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 per ottenere la definizione agevolata con pagamento del 10% anche oltre i termini; l’INPS ha proposto appello incidentale sulla prescrizione e sulla riconducibilità di alcune poste ai crediti già annullati. La Corte d’appello ha respinto l’appello principale e accolto in parte quello incidentale, ritenendo prescritti i contributi fino a novembre 1990 e dovuti quelli successivi. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 138, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000 e dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, sostenendo che la normativa per i soggetti danneggiati dal sisma consentirebbe di pagare il 10% del debito contributivo e che l’omesso versamento delle eccedenze non farebbe venir meno la definizione automatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva negato il beneficio non solo per il mancato versamento tempestivo, ma anche perché la definizione agevolata presupponeva un adempimento spontaneo e tempestivo, incompatibile con una contestazione radicale del credito coltivata nei gradi di merito. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 era inconferente rispetto alla motivazione d’appello, poiché quest’ultima aveva escluso la possibilità di pagamento rateale in ragione dell’importo dovuto inferiore a 5.000 euro. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha proposto un motivo di violazione di legge; la Corte ha valutato la censura come inammissibile per mancata confutazione della ratio decidendi.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
Fondamento della condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di cassazione.
art. 138, commi 1 e 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della definizione agevolata con pagamento ridotto del 10% dei debiti contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento"
La Corte ha ritenuto che la norma richieda pagamento tempestivo e spontaneo per perfezionare la definizione automatica; l’omesso versamento delle eccedenze rileva solo nella fattispecie del pagamento rateale oltre 5.000 euro e non consente di superare il mancato rispetto del termine.
art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal testo normativo riportato dalla Corte come disciplina applicabile al recupero delle somme non corrisposte nelle ipotesi di definizione agevolata con rateazione.
art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990
Norma richiamata per individuare i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 destinatari delle agevolazioni contributive e tributarie.
art. 35, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato per la disciplina transitoria che rendeva applicabile la versione previgente dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Chi invoca una disciplina di definizione agevolata o di sanatoria deve dimostrare il puntuale rispetto di tutti i presupposti legali, inclusi i termini e le modalità di pagamento previsti dalla norma.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una sola delle argomentazioni poste a base della decisione.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego del beneficio su più autonome rationes, il ricorso deve censurarle tutte in modo specifico; l’omissione anche di una sola rende il motivo non idoneo a scardinare la decisione.
- Le agevolazioni previste per i soggetti colpiti da eventi sismici hanno natura eccezionale e sono interpretate in coerenza con la finalità di favorire un adempimento sollecito e spontaneo del debito residuo, non di consentire una regolarizzazione tardiva dopo l’avvio della riscossione.
- L’eventuale previsione che l’omesso pagamento delle eccedenze non comporti inefficacia della definizione opera solo entro la specifica fattispecie disciplinata dalla norma e non può essere estesa oltre i suoi presupposti, come il pagamento rateale ammesso solo al superamento della soglia prevista.
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