Cassazione Penale, Ordinanza n. 08687/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 129 c.p.p. e 531 c.p.p., sostenendo che il reato fosse già estinto per prescrizione prima della decisione d'appello; 2) violazione dell'art. 495, comma 4-ter, c.p.p., per mancata rinnovazione dell'esame del teste Caputo dopo il mutamento del giudice e in assenza di videoregistrazione, con conseguente asserita nullità della sentenza e inutilizzabilità della prova; 3) violazione degli artt. 356 c.p.p., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del rifiuto di sottoporsi all'alcoltest.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, per i fatti commessi dal 1 gennaio 2020, la disciplina introdotta dalla L. n. 3/2019 sospende il corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino alla definizione del giudizio, sicché alla data della sentenza di primo grado il termine non era spirato. Ha ritenuto il secondo motivo generico e aspecifico, rilevando che la mancata rinnovazione dell'escussione non determina una nullità della sentenza e che il ricorso non conteneva alcuna prova di resistenza sulla decisività dell'eventuale inutilizzabilità della prova. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché già dedotto e comunque infondato, dato che dagli atti risultava l'avviso della facoltà di nominare un difensore e, in ogni caso, quando il soggetto rifiuta l'alcoltest il fatto reato si consuma e non è più necessario l'avviso previsto per l'atto da compiere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico integra autonomamente il reato contestato
richiamato dal ricorrente per la prescrizione; la Corte esclude l'estinzione per effetto della sospensione del termine
per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 il corso della prescrizione resta sospeso dalla sentenza di primo grado fino alla definizione del giudizio
richiamato insieme all'art. 157 c.p. per la durata massima del termine prescrizionale
invocato dal ricorrente in relazione all'asserita estinzione del reato; la Corte non ravvisa una causa di proscioglimento immediata
invocato dal ricorrente per la prescrizione; non conduce all'accoglimento del ricorso
dedotto per la mancata rinnovazione dell'escussione; la Corte esclude che la sua violazione comporti nullità della sentenza
richiamato per il preteso omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
l'avviso riguarda l'atto da compiere e non il procedimento complessivo; non è dovuto quando il soggetto rifiuta l'accertamento
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo e del principio di immediatezza
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto al difensore
L. n. 3/2019, art. 1, comma 1, lett. e)
ha introdotto la sospensione della prescrizione dal primo grado fino alla definizione del giudizio per i reati commessi dal 1 gennaio 2020
Massime di principio
- Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la disciplina della prescrizione risultante dalla L. n. 3/2019 comporta la sospensione del termine dal momento della sentenza di primo grado fino alla definizione del giudizio, con la conseguenza che non può essere dichiarata l'estinzione del reato se il primo grado interviene entro il termine maturato prima della sospensione.
- La deduzione di inutilizzabilità di una prova è inammissibile se non è accompagnata dalla dimostrazione della decisività dell'elemento probatorio contestato secondo la cd. prova di resistenza.
- La mancata rinnovazione dell'esame di un testimone, in un contesto processuale in cui non sia stata chiesta specificamente la rinnovazione e i verbali siano integralmente documentati, non determina automaticamente la nullità della sentenza.
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non è dovuto quando il soggetto oppone rifiuto, perché il fatto tipico si consuma in quel momento e non resta un atto da compiere cui l'avviso possa riferirsi.
- L'avviso al difensore è funzionale a garantire il corretto svolgimento di un atto non ripetibile; se l'accertamento viene rifiutato, tale esigenza non sussiste.
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