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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08668/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)

La controversia

La persona sottoposta a detenzione domiciliare aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., impugnando un provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva deciso sulla richiesta. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il provvedimento non reclamabile e aveva convertito il reclamo in ricorso per cassazione. In sede di legittimità, però, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte ha rilevato che il provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo a modifiche non occasionali della detenzione domiciliare è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto era stato proposto personalmente dalla condannata, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sul contenuto effettivo della detenzione domiciliare e riguardano modifiche non occasionali o contingenti sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità rilevabile anche senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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