Cassazione Penale, Ordinanza n. 08668/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
La persona sottoposta a detenzione domiciliare aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., impugnando un provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva deciso sulla richiesta. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il provvedimento non reclamabile e aveva convertito il reclamo in ricorso per cassazione. In sede di legittimità, però, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla condannata e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte ha rilevato che il provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo a modifiche non occasionali della detenzione domiciliare è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto era stato proposto personalmente dalla condannata, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista. Ne è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
indicato come base del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
norma che disciplina la detenzione domiciliare e, nel caso concreto, la richiesta di autorizzazione all'allontanamento dall'abitazione
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso il provvedimento incidente sul contenuto effettivo della misura
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
la mancanza della sottoscrizione del difensore legittimato integra una causa di inammissibilità del ricorso
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
art. 47-ter della l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato per affermare che i provvedimenti sulle modifiche non occasionali e contingenti della detenzione domiciliare sono ricorribili per cassazione
art. 613 cod. proc. pen. come riformulato dalla l. n. 103 del 2017
richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sul contenuto effettivo della detenzione domiciliare e riguardano modifiche non occasionali o contingenti sono ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità rilevabile anche senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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