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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08667/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia con cui gli era stata applicata, su richiesta e con consenso del pubblico ministero, la pena di un mese di reclusione, da cumulare in aumento ex art. 81 c.p. alla precedente condanna a undici mesi e dieci giorni di reclusione. Nel ricorso per cassazione ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 444, comma 2, e 129 c.p.p., ovvero la mancanza di motivazione sul punto, deducendo che il giudice si sarebbe limitato ad escludere in modo apodittico la sussistenza delle condizioni per una pronuncia liberatoria ex art. 129 c.p.p., senza spiegare in modo specifico l'iter logico seguito per escludere cause di proscioglimento evidenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi. La Corte ha inoltre osservato, in via assorbente, che la doglianza era comunque manifestamente infondata anche nel merito, poiché la sentenza impugnata conteneva una puntuale ricostruzione delle risultanze investigative. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il controllo del giudice sulla causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione fuori dai motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata motivazione specifica sull'esclusione delle cause di proscioglimento non è motivo autonomo di ricorso avverso la sentenza applicativa della pena, se non nei limiti dei casi tassativamente ammessi.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazione sono state prospettate dal ricorrente, ma ritenute non ammissibili nel caso di specie per effetto della disciplina speciale dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610 c.p.p.

    Il ricorso è stato trattato de plano perché proposto per ragioni non consentite.

  • art. 448 c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 81 c.p.

    La pena applicata nella sentenza impugnata era indicata come aumento per continuazione rispetto a una precedente condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    art. 1, comma 51; art. 1, comma 62

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice del fatto oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure diverse, anche se formulate come violazione di legge o vizio di motivazione.
  • La mancata verifica o la ritenuta insufficiente motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di per sé, un autonomo motivo di ricorso contro il patteggiamento, salvo che la doglianza si collochi entro i limiti dei motivi espressamente consentiti.
  • Quando il ricorso è proposto per ragioni non consentite nelle ipotesi di impugnazione a motivi vincolati, la Corte può trattarlo de plano e dichiararlo inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In tema di patteggiamento, la censura relativa all'art. 129 c.p.p. è assorbita e comunque non rileva se la sentenza impugnata dà conto di un'analitica rappresentazione degli elementi investigativi a carico dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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