Cassazione Penale, Ordinanza n. 08682/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del Codice della strada è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello (sezione distaccata di Taranto) che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del Codice della strada. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per omessa dichiarazione di prescrizione del reato: secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente computato un aumento per recidiva ex art. 99 c.p., pur non contestata, con conseguente maturazione del termine prescrizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e anche aspecifico, osservando che la sentenza impugnata aveva richiamato la recidiva solo come dato provato e documentato ai fini dell'integrazione della fattispecie, non come aggravamento sanzionatorio incidentale sul calcolo della prescrizione. Ha inoltre rilevato che, per il reato commesso il 5 marzo 2019, trovava applicazione la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con le relative sospensioni previste dall'art. 159 c.p. nel testo allora vigente, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite richiamata in sentenza.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Costituisce la norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata nei gradi di merito.
Richiamato dal ricorrente come parametro dell'asserito aumento per recidiva, che egli sostiene non fosse stato contestato; la Corte esclude che la motivazione impugnata abbia usato la recidiva in senso tale da incidere illegittimamente sulla prescrizione.
Nel testo applicabile ratione temporis prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi, e analogamente tra il termine per il deposito della motivazione del secondo grado e la pronuncia del dispositivo definitivo.
È richiamato quale termine di riferimento per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, dal quale decorre la sospensione della prescrizione nella disciplina applicabile.
È ritenuta applicabile ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente operatività della disciplina della prescrizione ivi prevista.
È menzionato anche in relazione alla recidiva, che il ricorrente assume erroneamente considerata ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce omessa declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato quando si fonda su una lettura del dato normativo incompatibile con la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ratione temporis.
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, opera la sospensione del corso della prescrizione tra il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo del grado successivo, entro il limite massimo previsto dalla legge.
- La stessa disciplina si applica anche al segmento temporale tra la scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado e la pronuncia del dispositivo della decisione definitiva.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non confronta la censura con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito un uso dell'istituto contestato diverso da quello effettivamente motivato.
- La recidiva può rilevare solo nei limiti in cui sia effettivamente posta a base della decisione secondo la sua funzione giuridica; se il giudice la richiama come dato probatorio/documentale ai fini dell'integrazione della fattispecie, la censura che la assume come aumento sanzionatorio o come causa di maturazione della prescrizione non coglie la motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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