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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08669/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Asti, con sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero la pena di sei mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, per un reato previsto dall'art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 448 e 546, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, c.p.p., sostenendo che la motivazione sarebbe stata carente quanto alla congruità della pena rispetto alla gravità del fatto e alle condizioni di vita dell'imputato al momento del fatto. La censura mirava quindi a contestare la valutazione del giudice sulla misura della pena concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla insufficiente motivazione circa la congruità della pena concordata non rientra tra i motivi ammessi. La Corte ha inoltre osservato, in via assorbente, che la doglianza era anche manifestamente infondata perché la sentenza impugnata conteneva un'analitica giustificazione della pena ritenuta coerente con il disvalore complessivo del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammesse solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza che investe la sola congruità della pena concordata o la sufficienza della motivazione sul punto non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione consentiti nel patteggiamento.
  • Quando il ricorso è proposto per ragioni non consentite, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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