Cassazione Penale, Ordinanza n. 08681/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna di primo grado per un falso ideologico relativo a una dichiarazione resa ai fini del patrocinio a spese dello Stato. I motivi di ricorso deducono: 1) violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 76 e 95 del d.P.R. 115/2002; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della prova dell'elemento psicologico, anche con riferimento al dolo eventuale; 3) erronea valutazione della situazione familiare, in particolare sulla asserita convivenza con il coniuge e sulla separazione di fatto. La sentenza impugnata aveva ritenuto che, al momento della dichiarazione del 15 marzo 2018, la separazione coniugale non fosse ancora intervenuta, che il nucleo familiare comprendesse anche il coniuge e che il reddito dichiarato fosse inferiore a quello effettivo e comunque incompatibile con i limiti di ammissione al beneficio. La Corte territoriale aveva inoltre escluso che la mancata conoscenza del reddito del coniuge potesse escludere il dolo, valorizzando la consapevole presentazione di un'autodichiarazione redditualmente falsa e l'accettazione del rischio dell'inesattezza dichiarativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati e comunque riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte di appello. Ha evidenziato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che la separazione era successiva alla dichiarazione resa il 15.03.2018, che nella dichiarazione era stato ricompreso anche il coniuge e che l'elemento soggettivo era integrato almeno nella forma del dolo eventuale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
Norma incriminatrice richiamata per il reato contestato; la Corte ne conferma l'applicazione in relazione alla falsa dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Norma richiamata come parametro dei requisiti reddituali per l'accesso al beneficio; la Corte valorizza il superamento del limite di ammissibilità e la rilevanza del nucleo familiare dichiarato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di dichiarazioni sostitutive rese per ottenere un beneficio pubblico, l'elemento oggettivo del reato può essere integrato dalla falsità del dato reddituale o familiare dichiarato, ove essenziale ai fini dell'ammissione.
- L'elemento soggettivo può essere desunto anche nella forma del dolo eventuale quando il dichiarante, pur in presenza di elementi di incertezza o conflittualità, presenti ugualmente un'autodichiarazione consapevolmente inesatta accettandone il rischio.
- La successiva separazione coniugale non esclude la rilevanza penale della dichiarazione se, al momento della sua presentazione, il coniuge era ancora parte del nucleo familiare dichiarato e il dato rilevante era già non veritiero.
- La deduzione dell'ignoranza del reddito del coniuge non è sufficiente a escludere il dolo quando la falsa dichiarazione riguardi comunque elementi oggettivamente rilevanti e il dichiarante abbia accettato il rischio dell'inesattezza.
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